Non ammissione alla classe successiva legittima se le carenze sono diffuse (TAR Piemonte n. 720 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La non ammissione dell’alunno alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado è legittima quando il consiglio di classe la deliberi con adeguata motivazione in presenza di carenze diffuse in più discipline, non riducibili a una semplice media dei voti. L’eventuale inerzia della scuola nella predisposizione degli strumenti di supporto non incide sull’autonomia del giudizio di ammissione, che si fonda esclusivamente sulla sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dall’alunno nell’anno scolastico. Le valutazioni dell’organo scolastico sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di irragionevolezza o illogicità ricavabili dalla motivazione, ovvero di gravi errori di fatto o palesi travisamenti.
Il Fatto
Il ricorrente, nell’esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha impugnato la delibera di non ammissione della stessa alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La studentessa aveva riportato insufficienze in cinque materie nello scrutinio finale.
Dedotta la mancata considerazione delle difficoltà di apprendimento, il difetto di motivazione, gli errori nel calcolo dei voti, l’inadeguatezza delle verifiche e la durata troppo breve dello scrutinio, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento. L’Istituto e il Ministero dell’Istruzione si sono costituiti contestando le censure. L’istanza cautelare è stata respinta e la causa è pervenuta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, riguardanti la mancata valutazione personalizzata, la violazione del principio di promozione come regola e gli asseriti errori di calcolo. Ha rilevato che non risulta alcuna certificazione medica né alcuna segnalazione della famiglia o diagnosi dei servizi sanitari, con conseguente insussistenza dell’obbligo di predisporre un piano didattico personalizzato.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento amministrativo secondo cui le eventuali carenze della scuola nella predisposizione degli strumenti di recupero non possono incidere sull’autonomia del giudizio di ammissione, che va operato alla sola stregua delle competenze raggiunte. Ha inoltre affermato che l’attivazione di un PDP non è rimessa esclusivamente al personale scolastico, competendo ai titolari della responsabilità genitoriale attivarsi e informare l’istituzione scolastica di fronte a difficoltà di apprendimento.
Quanto alla motivazione, il Collegio ha osservato che l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 62/2017 consente al consiglio di classe di deliberare la non ammissione, con adeguata motivazione, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento. Nella specie, le insufficienze in cinque discipline, non riducibili a una media aritmetica, risultano significative e idonee a giustificare il giudizio, ampiamente illustrato negli allegati al verbale di scrutinio.
I motivi quarto e quinto, sull’inadeguatezza delle verifiche e sulle assenze per Covid, sono stati dichiarati inammissibili, non prospettando una macroscopica violazione. Le valutazioni scolastiche sono sindacabili solo per irragionevolezza o palese travisamento. La Corte ha inoltre escluso che le assenze fossero imputabili al contagio, risultando documentato un isolamento fiduciario di quattro giorni e il successivo contagio, con svolgimento delle lezioni tramite DAD.
Il sesto motivo, sulla durata dello scrutinio, è stato respinto sul rilievo che i tempi non sono sindacabili in assenza di predeterminazione dei tempi medi. L’infondatezza dei motivi ha travolto la domanda risarcitoria. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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