Obbligo vaccinale del militare e sospensione dal servizio e dalla retribuzione (TAR Piemonte n. 715 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione è legittima e rispettosa dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, in ragione della sua temporaneità, dell’assenza di conseguenze disciplinari e del diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La disciplina dettata dall’art. 4-ter del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 2 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, si applica anche al personale militare, considerati i compiti ad esso affidati in materia di difesa e sicurezza pubblica. Il contemperamento tra il diritto alla salute individuale e l’interesse della collettività, operato dal legislatore sulla base di dati medico-scientifici validati, non è irragionevole né sproporzionato, con conseguente esclusione della necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E.
Il Fatto
Il ricorrente, militare appartenente al corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento con cui è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale. Il provvedimento, adottato in applicazione dell’art. 4-ter del d.l. 44/2021, disponeva la sospensione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario, o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto e dell’invito a produrre la documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale, deducendo plurimi profili di violazione di legge, eccesso di potere e l’illegittimità costituzionale della normativa posta a fondamento della misura. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza, contrastando le avverse pretese. All’udienza pubblica la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando i numerosi precedenti conformi del medesimo TAR in materia di inosservanza dell’obbligo vaccinale. Ha anzitutto ricostruito il quadro normativo: l’art. 2 del d.l. n. 172/2021, convertito con legge n. 3/2022, ha introdotto l’art. 4-ter nel d.l. 44/2021, estendendo l’obbligo vaccinale, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. La deroga all’obbligo è ammessa, in base all’art. 4, comma 2, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
Con riguardo ai primi motivi, il TAR ha osservato che le sentenze della Corte costituzionale n. 14 e n. 15 del 2023, rese in materia di operatori sanitari, trovano applicazione anche per le altre categorie, tra cui il personale militare, considerati i compiti di difesa e sicurezza pubblica e le attività a contatto con terzi. Il Collegio ha inoltre respinto la tesi dei vaccini quali “farmaci sperimentali”, richiamando l’autorizzazione condizionata rilasciata dalla Commissione previa raccomandazione dell’EMA.
Il TAR ha poi escluso la violazione del consenso informato: in presenza di un obbligo previsto dalla legge, viene meno la necessità del consenso in senso tecnico, residuando in capo all’amministrazione il solo obbligo informativo. Quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, il Collegio ha ritenuto la materia riservata alla discrezionalità dei singoli Stati, non rientrando nell’attuazione esclusiva del diritto dell’Unione.
Con riferimento all’art. 8 della CEDU, è stata richiamata la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui la vaccinazione obbligatoria non costituisce ingerenza nella vita privata ove conforme a legge, imposta per uno scopo legittimo, necessaria per un urgente bisogno sociale e proporzionata. Il Collegio ha escluso ogni disparità di trattamento tra chi si vaccina e chi rifiuta senza giustificato motivo, trattandosi di situazioni non equivalenti.
Infine, il TAR ha respinto la censura relativa all’estensione temporale della sospensione oltre la durata dello stato di emergenza, in ragione di una lettura costituzionalmente orientata della norma, e la dedotta disparità di trattamento tra italiani e stranieri, fondata su una disposizione estranea all’ambito applicativo della fattispecie. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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