Cessata la materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la carta docente (TAR Abruzzo n. 104 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione spontanea e integrale del giudicato da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché il ricorrente ha ottenuto il bene della vita atteso e la prosecuzione del processo è divenuta inutile. La cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse, di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., perché presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale. In assenza di accordo tra le parti, il giudice deve procedere all’accertamento della fondatezza virtuale dell’originaria pretesa al fine del regolamento delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale quando il pagamento sia avvenuto solo in corso di causa.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, la sentenza n. 494/2024 con cui era stato accertato il suo diritto a fruire della Carta Elettronica del Docente, del valore nominale di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento.

La sentenza, notificata al Ministero nel settembre 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Tuttavia, l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, notificato nel luglio 2025, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari e la nomina di un commissario ad acta. Nel gennaio 2026, in prossimità dell’udienza, il Ministero provvedeva spontaneamente ad aprire il “borsellino” elettronico e a soddisfare la pretesa, come dichiarato dalla difesa del ricorrente con nota del febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accertato che la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio, avendo il Ministero corrisposto quanto dovuto a titolo di Carta del Docente in ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario. La documentazione prodotta e la dichiarazione della parte ricorrente hanno indotto il Collegio a ritenere integrata la piena satisfattività della pretesa azionata.

Il Collegio ha quindi richiamato i principi consolidati in materia di cessazione della materia del contendere, che ricorre quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Tale istituto è stato distinto dalla sopravvenuta carenza di interesse, che invece si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente. La cessazione della materia del contendere è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa e dalla piena soddisfazione offerta dalle determinazioni dell’Amministrazione.

Quanto alle spese, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale, affermando che, in mancanza di accordo tra le parti, il giudice deve accertare la fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del loro regolamento. Nel caso di specie, il pagamento era avvenuto solo nel gennaio 2026, a fronte di un ricorso per ottemperanza presentato nel luglio 2025 e di una sentenza del giudice ordinario risalente al settembre 2024: l’inadempimento dell’Amministrazione era quindi incontestato e il ricorso del tutto fondato.

In base a tale accertamento, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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