Ottemperanza a giudicato e commissario ad acta per inadempimento ministeriale (TAR Campania n. 3514 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo formatosi presso il giudice ordinario, la mancata impugnazione dello stesso, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertati tali presupposti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e condanna la stessa alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. L’incarico dell’ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1711/2024 resa dal Tribunale di Napoli Nord, con cui l’amministrazione scolastica è stata condannata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti di lavoro e delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dopo la notifica della sentenza al Ministero e il passaggio in giudicato, attestato dalla certificazione di cancelleria, i ricorrenti deducono il decorso del termine dilatorio e la perdurante inadempienza dell’amministrazione. Chiedono quindi l’ordine di ottemperare, la nomina del commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, resta contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Alla luce della documentazione versata in atti, il titolo azionato non risulta impugnato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed è inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Accertati tali presupposti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso viene accolto. Il giudice ordina all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica. Viene precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, con richiamo a precedenti conformi.
Quanto al compenso, il Collegio ne rinvia la determinazione e liquidazione a successivo decreto, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riguardo all’utilizzo del mezzo proprio e alle ulteriori spese di adempimento dell’incarico. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non al deposito della relazione. Il deposito di atti e documenti deve avvenire tramite la procedura PAT.
Infine, il Collegio dispone a carico dell’amministrazione resistente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’amministrazione, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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