D.A.SPO. annullato se la partecipazione alla rissa non è provata (TAR Piemonte n. 540 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di D.A.SPO., la misura di prevenzione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989 può fondarsi su un giudizio probabilistico improntato al “più probabile che non”, ma deve comunque poggiare su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di elevata attendibilità. Non integrano tale standard la sola presenza del destinatario sul luogo degli scontri dopo la loro conclusione e la sua appartenenza a un gruppo organizzato di tifosi. La condotta di agevolazione psichica del gruppo esige una motivazione compiuta e specifica degli indizi che la sostengono, non essendo sufficiente la mera intenzione non seguita da una condotta rilevante. Il provvedimento che muti, in corso di giudizio, il presupposto di fatto originariamente addebitato non può essere confermato sulla base dei nuovi elementi.

Il Fatto

La Questura di Torino ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione del D.A.SPO. per un anno, a seguito degli scontri tra tifosi verificatisi in una piazza cittadina e nelle vie limitrofe, alla vigilia di un incontro di calcio. L’Amministrazione ha addebitato al destinatario di essere stato presente nel gruppo che si è scontrato con la tifoseria avversaria, contribuendo a consolidare la comune finalità violenta.

Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Piemonte, chiedendone la sospensione e l’annullamento. Con ordinanza cautelare non appellata il Tribunale ha sospeso l’efficacia della misura. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche, e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il secondo motivo di ricorso, che censura la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989 per difetto degli elementi indiziari sulla partecipazione agli scontri. Il Tribunale muove dal principio, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il D.A.SPO. appartiene al diritto amministrativo della prevenzione: non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma esige un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità, fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. La misura incide sulla libertà di circolazione garantita dall’art. 16 Cost., e ciò impone un rigoroso accertamento del pericolo concreto.

Nel caso esaminato gli unici indizi a carico del ricorrente consistono nella sua presenza nella zona degli scontri circa venti minuti dopo il loro verificarsi e nella sua appartenenza a un gruppo ultras. Il Collegio rileva che tali elementi, da soli, non bastano a dimostrare la presenza al momento dei fatti e la partecipazione, neppure in termini di agevolazione dell’azione di gruppo. Non risulta alcun controllo di polizia sul posto che abbia ravvisato sulla persona indizi della rissa, quali ferite o armi improprie.

Il Tribunale valorizza inoltre la condotta processuale dell’Amministrazione. A fronte della deduzione del ricorrente di essere giunto sul posto a scontri già conclusi, con richiesta di verificare l’orario di arrivo e di parcheggio mediante gli impianti di videosorveglianza, la Questura non ha fornito alcuna replica o elemento probatorio. Le intercettazioni di messaggi depositati in vista dell’udienza pubblica, peraltro, confermano che il ricorrente è giunto quando gli scontri erano già avvenuti.

La Questura ha sostenuto che dai messaggi emergerebbe comunque la consapevolezza e la volontà di recarsi sul luogo per partecipare. Il Collegio ritiene che tale impostazione comporti una modificazione sostanziale della condotta originariamente addebitata: non più la partecipazione attiva alla rissa, ma l’essersi recato sul luogo dopo la sua conclusione con l’intenzione di parteciparvi. I nuovi elementi non possono quindi dimostrare la legittimità di un provvedimento fondato su un differente presupposto di fatto.

Il Tribunale precisa infine che la condotta rilevante può consistere anche nell’agevolazione psichica dell’azione del gruppo, mediante il rafforzamento dei propositi violenti. Di tale addebito, però, deve essere data compiuta e specifica motivazione, con l’indicazione degli indizi a supporto: non è sufficiente la mera intenzione cui non sia seguita una condotta potenzialmente rilevante, neanche in termini di concorso morale. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con assorbimento degli altri motivi e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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