Annullamento in autotutela dei titoli edilizi richiede interesse pubblico concreto (TAR Piemonte n. 541 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire e di un’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, presuppone l’accertata originaria illegittimità del titolo e un interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, che non può ridursi al mero ripristino della legalità violata. L’amministrazione deve dare evidenza di una ponderazione effettiva tra l’interesse pubblico e le posizioni giuridiche soggettive consolidate dei destinatari. La valutazione fondata su un ragionamento meramente induttivo, non corroborato da ulteriori elementi, integra difetto di istruttoria e rende illegittimo il provvedimento di autotutela.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un compendio immobiliare in cui si esercita l’attività di ristorazione, hanno ottenuto le agevolazioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 152/2021 per interventi di riqualificazione energetica e superamento delle barriere architettoniche. Dopo il finanziamento hanno chiesto e ottenuto un permesso di costruire e un’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una sala accessibile, un magazzino e una cucina.
A seguito di una comunicazione della Guardia di Finanza, il Comune ha avviato un procedimento di autotutela, ritenendo che i lavori fossero iniziati prima del rilascio dei titoli, e ha annullato entrambi i provvedimenti autorizzatori. I ricorrenti hanno impugnato l’annullamento, deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 21-septies, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. L’amministrazione ha fondato la propria valutazione esclusivamente sulla relazione della Guardia di Finanza, che a sua volta si basa su un ragionamento induttivo: i lavori sarebbero iniziati almeno alla data di emissione della prima fattura.
Tale assunto non è attendibile. I documenti contabili risultano redatti a intervalli regolari, con causali che non rispecchiano l’effettivo avanzamento dei lavori; una delle ultime fatture ha a oggetto la realizzazione delle fondamenta dell’edificio. In assenza di ulteriori elementi non si può escludere che il pagamento sia stato anticipato per ragioni personali. Il difetto di istruttoria è reso evidente dall’affermazione ellittica della Guardia di Finanza, non corroborata da alcun riscontro.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento d’ufficio delle autorizzazioni edilizie richiede un interesse pubblico effettivo e attuale, non coincidente con il mero ripristino della legalità, da comparare con gli interessi dei destinatari (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7367 del 2024). Anche in materia paesaggistica la preminenza dell’interesse tutelato può attenuare, ma non elidere, l’onere di dare evidenza della ponderazione compiuta (TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1896 del 2015).
Nel caso concreto l’amministrazione si è limitata ad affermare che, trattandosi di opera già eseguita, la richiesta di titolo avrebbe dovuto costituire sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, senza indicare alcun interesse pubblico concreto. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto; le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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