Facoltà di mantenimento dei manufatti amovibili senza autorizzazione sismica (TAR Lazio n. 859 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà riconosciuta dall’art. 1, comma 246, della l. n. 145/2018 ai titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo di mantenere installati i manufatti amovibili di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 opera in via diretta, immediata e autosufficiente, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva al Comune, di alcun provvedimento autorizzativo o assentivo, né dell’autorizzazione alla destagionalizzazione, quando non venga esercitata alcuna attività turistica o commerciale fuori stagione. La permanenza dei manufatti amovibili in forza delle proroghe legislative non richiede inoltre l’autorizzazione sismica, atteso che essa non muta la natura precaria e temporanea delle opere, le quali rientrano tra gli interventi non abbisognevoli di tale titolo ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), Reg. Reg. Lazio n. 26/2020. La spontanea esecuzione dell’ordine di demolizione non preclude la contestazione della legittimità del provvedimento quando questo assuma valenza di fatto suscettibile di pregiudicare concretamente la sfera giuridica del destinatario, come nel caso in cui la lex specialis di una procedura di affidamento delle concessioni lo consideri causa di esclusione.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima su un tratto di litorale, aveva mantenuto installati alcuni manufatti amovibili avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 246, l. n. 145/2018, come prorogata dall’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 e dall’art. 10-ter, d.l. n. 198/2022, che consentiva la permanenza delle strutture fino al 31 dicembre 2023. Dopo aver comunicato al Comune l’intenzione di valersi della proroga e aver ricevuto una nota di presa d’atto, la società veniva destinataria di un’ordinanza di demolizione dei manufatti, fondata sull’assenza dell’autorizzazione sismica e dell’autorizzazione alla destagionalizzazione. La società adempiva spontaneamente all’ordine demolitorio ma ne impugnava la legittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto sussistente l’interesse al ricorso nonostante l’avvenuta esecuzione spontanea dell’ordinanza, rilevando che la recente pubblicazione della lex specialis per l’affidamento delle concessioni demaniali considerava la pregressa ordinanza di demolizione definitiva quale causa di esclusione dalla procedura, con conseguente pregiudizio concreto e attuale per la ricorrente.

Nel merito, il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, ricostruendo il quadro normativo di cui all’art. 1, comma 246, l. n. 145/2018. Tale disposizione, come prorogata, riconosce ai concessionari la facoltà di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2023, senza subordinarne l’esercizio ad alcun incombente comunicativo o autorizzativo. La Corte ha precisato che la norma deroga temporaneamente agli obblighi di rimozione delle strutture, ma non abilita all’esercizio delle attività turistiche e commerciali fuori stagione, che richiedono invece il distinto istituto della destagionalizzazione.

Quanto all’autorizzazione sismica, il Tribunale ha escluso che fosse necessaria per la permanenza dei manufatti, osservando che la loro natura temporanea e amovibile, caratterizzata dall’assenza di fondazioni e dalla possibilità di ripristino dello stato dei luoghi, li riconduce tra le opere per cui l’art. 8, comma 1, lett. b), Reg. Reg. Lazio n. 26/2020 non richiede tale titolo. Le proroghe legislative non hanno trasformato le strutture in opere permanenti, avendo ciascuna di esse consentito esclusivamente il mantenimento temporaneo fino alla data indicata.

Il secondo motivo di ricorso è rimasto assorbito, in applicazione del principio della ragione più liquida. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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