Obbligo di ottemperanza al giudicato sulla carta docente con commissario ad acta (TAR Piemonte n. 497 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che riconosce al personale docente il beneficio economico annuo sulla carta elettronica, la cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., solo per i ricorrenti che abbiano ricevuto l’integrale soddisfazione della pretesa. Per i ricorrenti rispetto ai quali l’esecuzione sia stata solo parziale, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni. È legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La parziale e tardiva esecuzione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna alle spese e la loro distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza con cui il giudice ordinario aveva riconosciuto loro il beneficio economico di euro 500,00 annui da accreditare sulla carta elettronica del docente, per le annualità indicate. Chiedevano altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Nel corso del giudizio, in vista della camera di consiglio, la difesa dei ricorrenti ha dato atto della intervenuta corresponsione delle somme per nove di essi, mentre per una ricorrente ha lamentato l’esecuzione solo parziale del titolo, insistendo per il pagamento relativo all’annualità 2023/2024. Da qui la necessità di distinguere le posizioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta esecuzione del giudicato per nove ricorrenti e ne ha tratto la conseguenza processuale: la materia del contendere è cessata e ne va dichiarata la cessazione a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia conserva quindi natura dichiarativa per le posizioni ormai soddisfatte.

Per la posizione residua, invece, l’esecuzione è risultata incompleta. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata, corrispondendo alla ricorrente le somme relative all’annualità 2023/2024, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Il Collegio ha ritenuto di provvedere sin d’ora alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. Il termine per l’incarico sostitutivo decorre dall’infruttuoso spirare del termine assegnato all’Amministrazione.

Sul regime delle spese, il Tribunale ha rilevato che la resistente ha dato esecuzione al titolo solo parzialmente e comunque successivamente alla proposizione del ricorso: ciò giustifica la condanna alle spese, liquidate in euro 1.800,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, e la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Il Collegio ha infine mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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