Annullamento autotutela SCIA e ordine demolizione illegittimi (TAR Lombardia n. 4136 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio di una SCIA per l’installazione di una stazione radio base è soggetto al termine massimo di un anno previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nel testo applicabile ratione temporis, e al preventivo avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. L’amministrazione deve inoltre motivare l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento, diverso dal mero ripristino della legalità. Le stazioni radio base non sono qualificabili né come fabbricati né come costruzioni, costituendo semmai opere di urbanizzazione primaria, e l’operatore produce la sola documentazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche, senza necessità di titoli edilizi. È illegittimo il sopralluogo effettuato in assenza degli operatori interessati, in violazione del contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
Due società operatrici di telefonia presentavano al Comune una SCIA ai sensi degli articoli 45 e seguenti del d.lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di una stazione radio base. In precedenza, con sentenza della medesima Sezione, era stato annullato un provvedimento comunale che inibiva la stessa installazione.
A fronte della SCIA il Comune adottava dapprima una nota di divieto di prosecuzione dell’attività, poi un ulteriore divieto, quindi una determinazione di annullamento d’ufficio in autotutela delle SCIA presentate e, infine, un’ordinanza di demolizione dell’infrastruttura. Contro tali atti le società proponevano ricorso principale e tre ricorsi per motivi aggiunti. La domanda cautelare era accolta; alla pubblica udienza la causa era spedita in decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a.: gli atti ivi impugnati hanno perso efficacia alla luce dei successivi provvedimenti di autotutela e di demolizione, ritualmente gravati.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti, diretto contro la determinazione di annullamento in autotutela, è accolto. Per la SCIA risalente al 3.5.2023 il termine massimo di un anno per l’esercizio del potere di annullamento risulta scaduto al momento dell’adozione dell’atto. È inoltre omesso l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990: un diverso avviso del 23.12.2022 non può valere, essendo le SCIA annullate tutte successive. La determinazione è poi carente di motivazione sull’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento diverso dal mero ripristino della legalità, anche perché una delle SCIA aveva ottenuto il parere favorevole dell’ARPA.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia della Sezione n. 2253 del 2022, passata in giudicato, che aveva annullato un diniego per lo stesso impianto. In tale decisione si era rilevato che la normativa regionale non vieta la posa di SRB in assenza di piano di localizzazione, che la posa non è subordinata alla pianificazione attuativa ed è compatibile con le destinazioni urbanistiche del PGT, e che l’operatore produce la sola documentazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Il terzo ricorso per motivi aggiunti, contro l’ordinanza di demolizione, è anch’esso accolto. I due sopralluoghi posti a fondamento del provvedimento sono stati effettuati in assenza degli operatori interessati, in violazione del contraddittorio procedimentale. Le SRB non sono qualificabili come fabbricati né come costruzioni, costituendo semmai opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 43, comma 4, del CCE, richiamato l’art. 16, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Collegio cita al riguardo Cons. Stato, Sez. VI, n. 10298 del 2023, TAR Toscana, Sez. I, n. 349 del 2024 e TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 1550 del 2025. Neppure risultano provati i gravi pregiudizi derivanti dalla collocazione della struttura. Le spese sono compensate, con onere del contributo unificato a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.