Inottemperanza per mancata erogazione della Carta Docente (TAR Lombardia n. 2220 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento processuale esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro da parte della pubblica amministrazione, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’accertamento dell’inottemperanza non richiede la prova del danno o della colpa, essendo sufficiente la mancata esecuzione del giudicato. Nell’ipotesi di perdurante inadempimento, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, affinché provveda direttamente all’adempimento in luogo dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22.
La sentenza veniva notificata al Ministero, che non provvedeva al pagamento nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine all’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. Rispetto al titolo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato, risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge per il pagamento, senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun adempimento, neppure parziale.
Il Collegio ha evidenziato che l’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito non risultava quindi contestato nell’an e nel quantum.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e ha assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti dovuti. Con disposizione finalizzata a prevenire ulteriori inerzie, ha nominato sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di inutile decorso del termine.
Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, avrebbe dovuto dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione. La decisione risulta coerente con la giurisprudenza richiamata in tema di liquidazione delle spese, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.