Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese distratte (TAR Piemonte n. 501 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. è legittimato a domandare l’esecuzione del giudicato formatosi in proprio favore, senza necessità di agire in nome della parte assistita. Accertata la notificazione del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione ai titoli e nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando l’obbligazione trovi il suo unico titolo in un provvedimento del giudice ordinario ed è assistita da garanzie e dal diritto di rivalsa del difensore verso il proprio rappresentato.

Il Fatto

Il ricorrente, agendo in proprio quale distrattario delle spese liquidate da due sentenze del giudice ordinario, sezione Lavoro e Previdenza, ha chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato formatosi su tali titoli. L’amministrazione resistente si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento.

La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio. Il thema decidendum riguarda l’esecuzione delle somme liquidate in favore del difensore antistatario e l’eventuale applicazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti, anche di rito, della domanda. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine per l’ottemperanza. Non risultava contestata l’omissione dell’amministrazione. Il Tribunale ha quindi ordinato l’esecuzione dei titoli e il pagamento delle somme entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Il compenso commissariale è stato considerato assorbito in quello percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico.

La domanda di penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio ha osservato che l’obbligazione trova il suo unico titolo nel provvedimento del giudice ordinario, è assistita da garanzie e consente al difensore di rivalersi verso il rappresentato. Sulle spese si è provveduto per soccombenza, con liquidazione secondo la Tabella n. 21 del DM 10/03/2014 n. 55, soggetta a dimidiazione e ridotta per la serialità della controversia e la difficoltà operativa dell’amministrazione.

Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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