Ottemperanza al giudicato e spese per sopravvenuto pagamento (TAR Piemonte n. 1586 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto adempimento dell’Amministrazione in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, restando assorbita ogni altra domanda. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale: occorre verificare se, al momento della notifica del ricorso, sussistessero i presupposti dell’azione esecutiva. Ove l’inottemperanza permanga fino alla notifica e all’iscrizione a ruolo, l’Amministrazione va condannata al pagamento delle spese, ancorché il pagamento sia intervenuto durante il giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, un docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento della retribuzione professionale docente per euro 419,35. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento della somma, degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Ministero, costituitosi, ha eccepito di aver già liquidato la somma il 26 agosto 2025, prima della proposizione del ricorso, e di avere in corso la procedura per gli interessi. Il ricorrente ha riconosciuto il pagamento, ma ha collocato l’accredito nel febbraio-marzo 2026, dichiarandolo satisfattivo e chiedendo la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con ordinanza n. 1065/2026, ha disposto istruttoria documentale sulla data dell’adempimento e ha avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile parziale inammissibilità del ricorso quanto a somme già pagate prima della sua proposizione.

Sulla scorta della documentazione prodotta, il Tribunale ha accertato che la sentenza civile è rimasta inottemperata fino alla notifica e all’iscrizione a ruolo del ricorso, avvenuta il 16 febbraio 2026. Il cedolino stipendiale di febbraio 2026 reca gli importi controversi con data di esigibilità 17 marzo 2026. Il pagamento è dunque intervenuto in corso di causa.

Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza al momento della notifica: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero il 9 ottobre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

In assenza del sopravvenuto pagamento, sussistevano pertanto tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in applicazione della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

La liquidazione è stata operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, per l’esito della controversia e per l’assimilabilità al processo di esecuzione. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *