Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza alla Carta docente (TAR Piemonte n. 475 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone che l’Amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato e che sia venuta meno ogni utilità della pronuncia di ottemperanza. Tuttavia, quando l’adempimento interviene solo dopo la proposizione del ricorso, la definizione non può dirsi satisfattiva in senso pieno: l’inerzia iniziale ha reso necessario l’accesso alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La riunione dei ricorsi, disposta con decreto organizzativo del Presidente di Sezione, non incide sul contenuto delle singole decisioni né sui meccanismi decisionali dei giudizi.
Il Fatto
Diversi docenti avevano ottenuto, davanti al Giudice del Lavoro, sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme a titolo di contributo per la formazione professionale, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente. I titoli erano passati in giudicato per decorso del termine breve.
Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione spontanea, ciascun ricorrente ha proposto autonomo ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo la condanna all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, gli interessi legali e la penalità di mora. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha eseguito quanto statuito, come rappresentato nella memoria depositata in vista della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i ricorsi, riuniti ai sensi del decreto n. 3/2025 del Presidente della Terza Sezione, adottato per fronteggiare l’arretrato in materia di carta del docente, che ha inciso sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso il TAR Piemonte. La riunione opera a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento e non altera i meccanismi decisionali del giudizio.
Sul piano sostanziale, la Corte ha preso atto che l’Amministrazione resistente ha adempiuto alle statuizioni delle sentenze oggetto dei ricorsi. È dunque venuta meno ogni utilità della pronuncia di ottemperanza, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La parte più rilevante della decisione investe il regolamento delle spese. Il Collegio ha rilevato che l’esecuzione del titolo è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso. L’Amministrazione ha quindi dato causa al processo, rendendo necessaria la tutela giurisdizionale che i ricorrenti non avrebbero dovuto attivare in presenza di adempimento tempestivo.
Tale circostanza fonda la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate per ciascun ricorso in € 800,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, e alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. La formula recepisce il criterio della soccombenza virtuale, coerente con la funzione satisfattiva riconosciuta all’ottemperanza.
Nota della Redazione
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