Carta docente, esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 474 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi di pagamento derivanti dal giudicato formatosi sulle sentenze che riconoscono il contributo alla formazione professionale del docente. Accertata la perdurante violazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato. La penalità di mora è liquidata nella misura degli interessi legali, con decorso dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo ovvero alla nomina del commissario. Il compenso commissariale è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzione connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno ottenuto dai Tribunali di Cuneo e di Asti, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della somma destinata alla formazione professionale mediante accredito sulla carta elettronica, oltre interessi legali dal maturare del credito al saldo. Le statuizioni sono passate in giudicato per decorso del termine breve.

Non avendo il Ministero dato esecuzione spontanea, gli interessati hanno proposto distinti ricorsi per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’integrale adempimento, la nomina di un commissario per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Tribunale ha trattato congiuntamente i ricorsi, riunendoli in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa organizzativa: il decreto presidenziale adottato per lo snellimento dell’arretrato in materia di carta del docente dispone la trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore e la riunione in caso di esito omogeneo. La riunione opera a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento, senza incidere sui meccanismi decisionali né sul contenuto delle singole decisioni.

Nel merito il Tribunale verifica i presupposti di rito. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate via posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. La difesa erariale non ha contestato l’omesso adempimento.

Il Collegio rileva che, alla data dei ricorsi, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Su questa base ordina al Ministero di dare esecuzione ai titoli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di protratta inottemperanza il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione. I ricorrenti vengono onerati di comunicargli il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto dovuto, con dies a quo nella notificazione e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nella nomina del commissario. Le spese seguono la soccombenza, liquidate per ciascun ricorso in ottocento euro, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e sono ridotte per la serialità della controversia e le difficoltà operative dell’amministrazione. La Segreteria è infine onerata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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