Abuso edilizio, demolizione e valutazione unitaria delle opere (TAR Piemonte n. 476 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di valido titolo abilitativo ha natura di atto vincolato, fondato unicamente sull’accertamento dell’abuso, e non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, essendo tale interesse definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. Non è consentita una visione atomistica o frazionata degli interventi: le opere abusive vanno valutate complessivamente, considerando anche l’elemento funzionale, alla stregua del quale va verificato se le varie opere, pur separate, siano tese al perseguimento dello stesso scopo. Il principio della valutazione unitaria si applica anche alle opere minori o pertinenziali o in astratto ascrivibili all’attività edilizia libera che si abbinino a manufatti richiedenti il permesso di costruire. La sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione non ha applicazione retroattiva quando l’inottemperanza si verifica dopo l’entrata in vigore della norma che la prevede. L’acquisizione gratuita dei beni, dell’area di sedime e delle aree pertinenziali avviene “di diritto” per l’infruttuoso decorso del termine di 90 giorni, senza necessità di un previo atto provvedimentale accertativo.

Il Fatto

Il Comune di Asti, con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di opere prive di titolo edilizio, realizzate in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto il ricorso n. 1126/2022.

Verificata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, il Comune ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000 e, successivamente, ha dichiarato l’acquisizione dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale. Avverso tali provvedimenti i ricorrenti hanno proposto il ricorso n. 87/2023, articolando censure anche in via derivata. Il Tribunale ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto entrambi i ricorsi. Sul primo motivo del ricorso n. 1126/2022, i ricorrenti lamentavano la mancata motivazione sull’interesse pubblico, trattandosi di opere di remota realizzazione. Il rilievo è stato ritenuto infondato: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ordine di demolizione ha natura di atto vincolato, fondato unicamente sull’accertamento dell’abuso, e non richiede motivazione specifica sul concreto interesse pubblico (Cons. Stato, II, 9.12.2025, n. 9688).

Quanto alla dedotta insuscettibilità di demolizione delle opere richiedenti titoli edilizi minori, il Collegio ha rilevato che molte di esse — fabbricato residenziale, battuti in calcestruzzo, locale lavanderia e stireria, tettoia, box in lamiera, basso fabbricato in cemento armato, muro di sostegno — sono di estensione e impatto tali da richiedere da sé sole il permesso di costruire, trattandosi di permanente trasformazione del suolo con manufatti di cospicua estensione.

Per la recinzione in calcestruzzo, il bombolone interrato e il cancello con pilastri metallici, il Collegio ha applicato il principio della valutazione complessiva delle opere realizzate. Non è consentita una visione atomistica o frazionata del realizzato: rileva anche l’elemento funzionale, verificando se le varie opere, pur separate, siano tese al perseguimento dello stesso scopo. Il principio opera anche per opere minori, pertinenziali o ascrivibili all’attività edilizia libera che si abbinino a manufatti richiedenti il permesso di costruire (TAR Puglia, Lecce, I, 30.9.2025, n. 1337).

Sulla mancata indicazione dell’area da acquisire, il Collegio ha ricordato che l’acquisizione gratuita delle opere, dell’area di sedime e dell’area di pertinenza al patrimonio comunale è conseguenza ex lege dell’inottemperanza, ben potendo l’indicazione essere operata con un successivo e separato atto (TAR Campania, Napoli, VII, 17.3.2025, n. 2239).

Sul ricorso n. 87/2023, il Collegio ha respinto l’illegittimità derivata e ha ritenuto infondata la censura di applicazione retroattiva dell’art. 31, comma 4-bis, d.p.r. n. 380/2001: la fattispecie sanzionata è l’inottemperanza, verificatasi dopo l’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014. La determinazione della sanzione nella misura massima è stata giustificata dalla molteplicità degli abusi — 11, alcuni aggiuntisi nel tempo — e dalla mancanza di denuncia e collaudo statico per le opere in cemento armato. Infine, l’acquisizione avviene “di diritto” per l’infruttuoso decorso del termine di 90 giorni, senza necessità di un previo atto provvedimentale accertativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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