Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro l’Amministrazione scolastica (TAR Piemonte n. 463 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando la sentenza azionata sia stata rilasciata in copia conforme e notificata al domicilio reale dell’Amministrazione soccombente e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa esecuzione, il giudice ordina il pagamento delle somme liquidate nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è dovuta nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo ovvero nel giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario.

Il Fatto

La parte ricorrente propone giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate. Chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione.

L’Amministrazione si costituisce formalmente opponendosi all’accoglimento. Alla camera di consiglio la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

È accolto anche il profilo relativo alla penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto. Il dies a quo coincide con la notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem con l’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, con il giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione per la serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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