Sopravvenuta carenza d’interesse rende improcedibile il ricorso per reintegrata servitù (TAR Campania n. 4836 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di accesso agli atti qualora, prima della decisione, il giudice ordinario abbia disposto la reintegrazione nel possesso del bene cui i documenti richiesti accedevano, rendendo così satisfattivo l’esito della vicenda sostanziale sottostante. Sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla definizione del giudizio; il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un appartamento in un complesso condominiale, avevano chiesto al Comune, con istanza di accesso, di poter visionare ed estrarre copia di tutti gli atti relativi alla procedura di apposizione di una grata in ferro che aveva precluso loro l’accesso al lungomare, impedendo l’esercizio della servitù di passaggio prevista dal regolamento condominiale.

Avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza, i ricorrenti avevano proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’annullamento del silenzio e la declaratoria del proprio diritto di accesso. Il Comune si era costituito eccependo l’inammissibilità e l’improponibilità del ricorso, rappresentando che i ricorrenti avevano nel frattempo ottenuto dal Tribunale ordinario un’ordinanza di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, con conseguente ordine di eliminazione del manufatto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che, alla camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio, chiedendone l’improcedibilità con compensazione delle spese.

La sentenza richiama il principio per cui, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare la perdita di ogni interesse. In tali ipotesi, in ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, come da consolidata giurisprudenza richiamata in motivazione.

Nel caso di specie, la declaratoria di improcedibilità discende dalla circostanza che l’ordinanza di reintegrazione nel possesso emessa dal giudice ordinario aveva già satisfatto l’interesse sostanziale sotteso alla richiesta di accesso, essendo venuta meno la necessità di acquisire gli atti relativi alla procedura di apposizione della grata.

Quanto alle spese, il collegio ne ha disposto la compensazione integrale tra le parti, in ragione dell’esito della causa e delle richieste concordi dei difensori, ponendo il contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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