Esclusione dell’avvocato stabilito dal titolo preferenziale nel concorso per giudice onorario di pace (TAR Lazio n. 12090 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure selettive per la nomina a giudice onorario di pace, la clausola del bando che attribuisce titolo di preferenza all'”esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato” va interpretata in modo coerente con il sistema normativo di cui al d.lgs. n. 96/2001, che distingue nettamente tra avvocato stabilito e avvocato integrato. Ne consegue che il periodo di attività professionale svolto quale avvocato stabilito, iscritto nella sezione speciale dell’albo, non è computabile ai fini del predetto titolo preferenziale, riservato all’esercizio della professione in qualità di avvocato integrato. Non integra eterointegrazione del bando l’interpretazione che escluda il periodo di iscrizione alla sezione speciale, trattandosi dell’unica lettura conforme al quadro normativo di riferimento. L’annullamento d’ufficio della precedente delibera di attribuzione del punteggio è legittimo quando la dichiarazione del candidato abbia omesso di specificare che parte del periodo indicato si riferiva ad attività svolta come avvocato stabilito.
Il Fatto
La ricorrente, iscritta dal 2012 alla sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti e successivamente, dal dicembre 2015, all’albo ordinario, partecipava alla procedura selettiva per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Velletri, collocandosi inizialmente al secondo posto con un punteggio di 3.650 punti. Dopo aver svolto il tirocinio formativo con esito positivo, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera dell’ottobre 2025, rideterminava il punteggio in 2.516 punti, non computando il periodo di attività svolto quale avvocato stabilito e collocando la candidata in posizione non utile alla nomina. La ricorrente impugnava la delibera, deducendo l’illegittima eterointegrazione del bando e il contrasto con la normativa europea in materia di libera prestazione dei servizi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la distinzione posta dal d.lgs. n. 96/2001 tra avvocato stabilito, che esercita in Italia con il titolo professionale di origine, e avvocato integrato, che ha acquisito il diritto di utilizzare il titolo italiano. Tale distinzione, fondata sul richiamo alle norme nazionali e sovranazionali, giustifica un trattamento differenziato ai fini della valutazione dei titoli di preferenza nelle procedure concorsuali.
La Sezione ha quindi ritenuto infondati i primi due motivi di ricorso, escludendo che il CSM abbia eterointegrato il bando. L’amministrazione, interpretando la lettera b) dell’art. 4 del bando, ha attribuito alla nozione di “esercizio della professione di avvocato” il significato conforme al sistema, valorizzando esclusivamente il periodo di iscrizione all’albo ordinario. Ad avviso del Collegio, chi ha conseguito l’abilitazione all’estero necessita di un periodo di esercizio in Italia — fissato in tre anni dalla legge — per acquisire le conoscenze dell’ordinamento interno che consentono lo svolgimento senza limitazioni della professione dinanzi alle giurisdizioni italiane. È pertanto ragionevole computare, per il titolo preferenziale, solo il periodo di attività svolto come avvocato integrato, non potendosi parificare situazioni che la legge considera non sovrapponibili.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha ritenuto legittimo l’annullamento d’ufficio della precedente delibera, sussistendo i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e, in particolare, l’interesse pubblico e il rispetto del termine ragionevole. La ricorrente aveva dichiarato il possesso del titolo preferenziale per l’intero periodo dal 2012 al 2023, senza specificare che parte di esso si riferiva all’attività di avvocato stabilito, circostanza emersa solo all’esito dell’istruttoria avviata a seguito delle segnalazioni del controinteressato.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese tra le parti, in ragione della particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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