Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 422 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione si applica anche alla proposizione della domanda di esecuzione del giudicato. Il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata sia attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificata presso il domicilio reale dell’Amministrazione, e quando sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato, assegna un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti a tempo determinato, oltre interessi legali. La sentenza è stata attestata conforme all’originale e notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

La ricorrente ha domandato l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, nonché la nomina immediata di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti di rito della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha rilevato che alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Tale termine, secondo il Collegio, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato, il Tribunale ha ritenuto integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante anche il proprio codice fiscale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” al personale educativo assunto a tempo determinato. Ha pertanto disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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