Rimborso MAG alle emittenti locali: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 176 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il rimborso riconosciuto dallo Stato alle emittenti radiotelevisive locali che trasmettono gratuitamente messaggi autogestiti elettorali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La posizione giuridica fatta valere è di diritto soggettivo patrimoniale, non condizionata all’esercizio di poteri pubblicistici. Il Corecom non dispone di alcuna discrezionalità amministrativa nell’an o nel quantum del rimborso: è tenuto a una semplice ricognizione documentale e alla liquidazione del dovuto su presupposti e criteri predeterminati ex lege. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

Un’associazione che svolge attività televisiva in tecnica digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia ha impugnato la delibera con cui il Corecom regionale ha escluso i propri marchi e palinsesti dal rimborso dei messaggi elettorali autogestiti gratuiti trasmessi in occasione delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo e per il rinnovo degli organi comunali. Il Corecom aveva rilevato incongruenze nelle dichiarazioni dell’emittente, ritenendole in parte non vere.

L’emittente ha chiesto l’annullamento della delibera e di ogni atto connesso. La Regione si è costituita in resistenza. Con ordinanza collegiale il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio verso tutti gli altri soggetti ammessi al rimborso e ha prospettato, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal criterio consolidato secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e va individuata avendo riguardo al petitum sostanziale, cioè alla causa petendi e all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da ricostruire sui fatti allegati e sul rapporto giuridico sottostante (Cass. Sez. Un. n. 19966/2023). Non rileva, quindi, la sola circostanza che la ricorrente abbia chiesto l’annullamento della delibera del Corecom.

L’emittente rivendica il proprio diritto al rimborso previsto dall’art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000, che riconosce alle emittenti locali un contributo statale per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati, erogato dalla Regione nei limiti delle risorse disponibili. Le delibere AGCOM di attuazione dettagliano la procedura: la documentazione è inviata al Corecom, che svolge le attività istruttorie finalizzate al rimborso.

Da qui la conclusione del TAR. Il petitum sostanziale è l’accertamento di diritti patrimoniali scaturenti dal rimborso delle prestazioni eseguite. Non vengono in rilievo contestazioni relative all’esercizio di potestà pubblicistiche, ma esclusivamente questioni di natura patrimoniale, rispetto alle quali la posizione fatta valere ha consistenza di diritto soggettivo.

La normativa riconosce un diritto soggettivo pieno di natura patrimoniale in capo alle emittenti, non condizionato all’esercizio di poteri discrezionali, ma al semplice riscontro degli elementi documentali. Il Corecom non disponeva di alcuna discrezionalità nell’an o nel quantum: era tenuto a una ricognizione di quanto dichiarato e a un accertamento funzionale alla liquidazione, ancorata a presupposti e criteri predeterminati. Il rimborso costituisce un contributo a parziale compensazione del corrispettivo dovuto all’emittente, senza alcun potere di scelta tra soluzioni diverse.

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte regolatrice che, pur con riferimento a un contributo di similare natura, ha affermato che la pretesa del concessionario di ottenere i benefici di legge è devoluta al giudice ordinario, poiché la normativa subordina il godimento al solo accertamento delle condizioni previste, senza valutazioni di opportunità (Cass. Sez. Un. n. 150/2013). Il ricorso è pertanto inammissibile, con devoluzione al giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato, facendo salvi gli effetti della domanda ex art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate, tenuto conto della natura processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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