Legittimo il divieto comunale di un formato pubblicitario ritenuto impattante (TAR Sicilia n. 453 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di installare impianti pubblicitari di un determinato formato, introdotto dalla pianificazione comunale per ragioni di tutela del decoro urbano e del paesaggio, non integra un divieto aprioristico e generalizzato quando riguarda un solo modello particolarmente impattante e non preclude agli operatori l’esercizio dell’attività mediante formati diversi. Gli atti generali di pianificazione non richiedono motivazione ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge n. 241/1990, salvo che assumano connotazione sostanzialmente provvedimentale, incidendo in modo diretto e concreto su posizioni giuridiche qualificate. Il potere pianificatorio del Comune resta subordinato al rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza istruttoria, tanto più quando incide sulla libertà di iniziativa economica.
Il Fatto
La società ricorrente è subentrata, mediante voltura del 26 giugno 2025, nell’autorizzazione rilasciata nel 2022 per un impianto pubblicitario mono-facciale di metri 6,00 x 3,00 collocato lungo una via del Comune. In sede di voltura l’Amministrazione ha fissato la scadenza del titolo e ha negato il rinnovo, richiamando la delibera consiliare n. 41 del 29 novembre 2023 che, insieme alla delibera n. 32 del 10 ottobre 2023, aveva modificato le Norme Tecniche di Attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari introducendo il divieto di nuove installazioni di quel formato sull’intero territorio comunale.
La società ha impugnato il provvedimento di voltura, le delibere modificative e, in via derivata, il Piano generale, lamentando l’illogicità e la sproporzione di un divieto generalizzato e il difetto di motivazione. Il Comune si è costituito invocando il proprio potere discrezionale di programmazione territoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce anzitutto la lesione arrecata dal provvedimento, che nega anticipatamente il rinnovo del titolo. Passa poi al profilo motivazionale: l’art. 3, secondo comma, della legge n. 241/1990 esclude la motivazione per gli atti normativi e a contenuto generale. Tale obbligo risorge quando l’atto generale assume connotazione sostanzialmente provvedimentale, incidendo su posizioni giuridiche qualificate. Nel caso concreto la società non è proprietaria dell’area a verde pubblico su cui insiste l’impianto né ne dispone in forza di altro titolo: la censura di difetto di motivazione è quindi infondata.
Il provvedimento comunale risulta inoltre adeguatamente motivato per relationem, mediante il rinvio alla delibera consiliare. La disciplina degli impianti pubblicitari lungo le strade è contenuta nell’art. 23 del decreto legislativo n. 285/1992, che subordina l’installazione all’autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Ciò non impedisce al Comune di dettare una disciplina per finalità paesaggistiche e ambientali, in base alla potestà regolamentare in materia urbanistica e all’art. 153 del decreto legislativo n. 42/2004.
La pianificazione comunale è attività di programmazione territoriale che contempera l’iniziativa economica privata con la sicurezza della circolazione, la tutela del paesaggio e del decoro urbano. Il potere non è però illimitato: deve rispettare ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza istruttoria. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui non è legittimo un divieto aprioristico e generalizzato su tutto il territorio comunale.
Applicando tali principi, la Sezione ritiene che il divieto di un certo formato, in quanto particolarmente impattante, non sia generalizzato: resta possibile installare impianti di formato diverso. Il decoro urbano non è nozione astratta, ma interesse pubblico concreto, la cui tutela è doverosa. Il riferimento è pienamente comprensibile in un’area di pregio quale quella in cui sorge il Comune.
Quanto alla dedotta illogicità, le Norme Tecniche di Attuazione non contemplano impianti di dimensioni maggiori, salvo le deroghe per i mezzi pittorici e per le coperture di impalcature, ragionevolmente giustificate dalla natura degli interventi. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.