La commissione di concorso per il personale sanitario è legittima anche se vi siede un rappresentante dell’Ordine professionale (TAR Basilicata n. 88 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli Ordini professionali, essendo enti pubblici, non sono assimilabili alle associazioni professionali e la presenza del loro rappresentante nel seggio di concorso non viola l’art. 35, co. 3, D.lgs. n. 165/2001. La censura di incompatibilità basata su un rapporto gerarchico tra commissario e candidata è inammissibile se formulata in termini generici. La valutazione delle risposte ai quesiti concorsuali, se supportata da verificazione tecnica che confermi le scelte della commissione, non è sindacabile in sede giurisdizionale in mancanza di palesi errori o illogicità.
Il Fatto
Una candidata partecipava a un concorso indetto dall’Azienda Sanitaria per la copertura di un profilo professionale, superando la prova scritta con un punteggio giudicato insufficiente dalla commissione. Nel provvedimento impugnato, la ricorrente contestava l’illegittima composizione del seggio, deducendo la violazione dell’art. 35, D.lgs. n. 165/2001 per la presenza di un componente che rivestiva anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine professionale di categoria, e contestava la correzione di due quesiti la cui risposta corretta sarebbe stata, a suo dire, diversa da quella indicata dalla commissione.
Il Tribunale disponeva una verificazione per accertare la correttezza delle risposte ai quesiti contestati. La ricorrente, nel frattempo, risultava utilmente classificata in graduatoria con riserva e sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza successiva, risolutivamente condizionato all’esito del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo alla composizione della commissione, osservando che gli Ordini professionali sono enti pubblici e, pertanto, non assimilabili a un’associazione professionale ai fini del divieto di cui all’art. 35, co. 3, lett. e), D.lgs. n. 165/2001.
Il secondo profilo di incompatibilità, fondato sulla circostanza che il commissario ricoprisse un incarico di funzione presso l’Azienda e fosse quindi gerarchicamente sovraordinato alle partecipanti, è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità, non essendo stata specificata la natura dell’incarico e il rapporto con le candidate.
Quanto alla contestazione sulla correzione dei quesiti, il Tribunale ha valorizzato gli esiti della verificazione disposta, che hanno confermato la correttezza delle risposte indicate dal seggio di concorso. Per la prima domanda, il verificatore ha chiarito che, a differenza delle altre opzioni, il cefaloematoma non è un elemento confondente nella diagnosi di livello della parte presentata, verificandosi solo dopo la nascita. Per la seconda domanda, ha evidenziato che le curve di Friedman sono superate e che, secondo le Linee Guida OMS 2020, il partogramma rappresenta il grafico dei parametri materno-fetali durante tutto il travaglio di parto.
Il Tribunale non ha rinvenuto ragioni per discostarsi dalle conclusioni del verificatore, non emergendo anomalie metodologiche e non avendo la ricorrente sollevato obiezioni persuasive. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese e liquidazione del compenso al verificatore in euro 400,00, oltre IVA.
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Nota della Redazione
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