Cessazione della materia per tardiva ottemperanza alle sentenze sulla carta del docente (TAR Piemonte n. 420 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la circostanza che l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato solo successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., perché l’interesse del ricorrente risulta integralmente soddisfatto. La tardività dell’adempimento, tuttavia, giustifica la condanna alle spese della parte resistente, che non può invocare la sopravvenuta carenza di interesse per sottrarsi al carico processuale. Il meccanismo della riunione dei ricorsi, disposto con provvedimento organizzativo del Presidente di sezione, opera a soli fini di sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento e non incide sul contenuto delle singole decisioni.
Il Fatto
Numerosi docenti avevano ottenuto, davanti al giudice ordinario, sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico annuo sulla carta elettronica del docente, per diversi anni scolastici. Non essendo intervenuto l’adempimento spontaneo, ciascun ricorrente aveva proposto ricorso al TAR Piemonte per l’esatta ottemperanza dei titoli giudiziali, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha provveduto al pagamento. Con memoria depositata in vista della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dato atto dell’intervenuto adempimento. La questione sottoposta al Collegio è dunque se tale condotta, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, determini la cessazione della materia del contendere e quali conseguenze ne derivino sul piano delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione, espressa dai ricorrenti, che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito nelle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza. Da tale rilievo deriva il venir meno dell’interesse alla decisione, non residuando alcuna utilità che il giudizio possa assicurare.
Su questa premessa il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina appunto l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione tale da rendere non più necessaria la tutela richiesta.
La decisione non si esaurisce però nella declaratoria. Il Collegio affronta il profilo delle spese e lo risolve in senso sfavorevole all’amministrazione. L’esecuzione del titolo è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso: è questo il dato che fonda il carico processuale. Se l’adempimento fosse stato tempestivo, il ricorso per ottemperanza non sarebbe stato necessario.
La condanna rifonde, per ciascun ricorso, le spese di lite, liquidate complessivamente in € 800,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Il provvedimento si segnala anche sul piano organizzativo. Un decreto del Presidente della Terza Sezione aveva disposto la trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di carta del docente e la loro riunione in caso di esito omogeneo. Il Collegio chiarisce che la riunione opera a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali e non incide sul contenuto delle singole decisioni. Ciò consente di definire con un unico atto una pluralità di giudizi aventi motivazione e dispositivo identici.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.