Contributo straordinario di urbanizzazione e valore di trasformazione negativo (TAR Piemonte n. 213 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo straordinario di urbanizzazione, la disciplina regionale che demanda ai Comuni la specificazione dei soli valori di costo, restando i valori di mercato già regolati nell’allegato della delibera regionale, è legittimamente applicata dal Comune che attinge il valore di mercato dalle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare. Il principio tempus regit actum impedisce l’applicazione retroattiva della successiva delibera comunale che abbia cristallizzato i valori di mercato, nulla disponendo per i titoli edilizi già assentiti. Il contributo straordinario è dovuto anche quando la formula di calcolo del valore di trasformazione presenti valori negativi, assumendo rilievo il loro incremento per effetto dell’intervento.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune ha confermato la determinazione del contributo straordinario in misura pari a euro 22.284,10, oltre alle presupposte delibere consiliari del 2018 e del 2021. La vicenda riguarda un piano di recupero di iniziativa privata, approvato nel 2020 con riserva di calcolo del contributo straordinario, relativo alla demolizione di un fabbricato esistente e alla costruzione di un nuovo edificio a destinazione abitativa.
Il ricorrente chiede l’accertamento dell’importo effettivamente dovuto, sostenendo che il contributo sarebbe pari al minore importo di euro 3.681,66, per violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 22-2974 del 2016. Il Comune eccepisce la tardività e l’inammissibilità del ricorso e ne chiede il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
In rito, il Tribunale respinge le eccezioni del Comune. Le controversie sulla spettanza e sulla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. f), cod. proc. amm., hanno ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito e prescindono dalla tempestiva impugnazione dei provvedimenti comunali, non soggiacendo ai termini di decadenza, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 12 del 2018. Né sussiste la dedotta genericità dei motivi.
Nel merito, il ricorso è infondato. L’art. 16, quarto comma, lett. d-ter), del d.P.R. n. 380 del 2001 demanda alle Regioni la disciplina del contributo straordinario, da rapportare all’aumento di valore conseguito dalle aree per effetto di varianti, deroghe o mutamenti di destinazione d’uso. La delibera regionale del 2016 ha stabilito che i valori riferiti alle singole voci di costo e i parametri siano determinati dai Comuni entro novanta giorni, in conformità all’Allegato A.
Il Comune si è tardivamente dotato della disciplina con la delibera n. 39 del 2018, risultata incompleta, completando il quadro regolamentare solo con la successiva delibera n. 28 del 2021. Tuttavia, alla luce della delibera regionale, ai Comuni spetta specificare i soli valori di costo, mentre i valori di mercato sono già regolati nell’Allegato A, desumibili dalle quotazioni più aggiornate dell’Osservatorio del mercato immobiliare. Legittimamente, dunque, il Comune ha attinto il valore di mercato da tali quotazioni.
Quanto alla pretesa applicazione retroattiva della delibera n. 28 del 2021, il Tribunale richiama il generale criterio tempus regit actum: la delibera ha cristallizzato nel tempo i valori di mercato, nulla disponendo per i titoli edilizi già assentiti e i contributi già liquidati alla data della sua approvazione. Non è attendibile la tesi del differenziale di valore negativo: nella formula di calcolo il valore di mercato negativo iniziale è risultato quasi dimezzato per effetto del recupero, e in tale incremento di valore risiede la base del contributo straordinario. Il computo effettuato dal Comune è pertanto corretto.
Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione delle spese processuali in ragione della novità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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