Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 739 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza adempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina l’esecuzione entro un termine, nominando fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va accolta nei limiti degli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dies ad quem coincidente con l’adempimento spontaneo o con quello del commissario.

Il Fatto

La ricorrente agiva innanzi al giudice amministrativo per conseguire l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente e condannato il Ministero al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini dell’esecuzione, con decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si costituiva solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il giudicato formatosi sulla sentenza azionata, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Rileva, inoltre, che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Su tali basi il ricorso è accolto e viene ordinato al Ministero di dare ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale competente, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente, che si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Quanto alla domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il Tribunale fissa quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, in coerenza con Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *