Adeguamento prezzi D.L. 50/2022: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 488 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 è misura straordinaria e obbligatoria che la stazione appaltante deve riconoscere in presenza dei presupposti di legge, senza margini di discrezionalità né sull’an né sul quantum. Esso non è riconducibile alla revisione prezzi disciplinata dal codice dei contratti e non integra una materia di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che presuppone l’esercizio di un potere autoritativo. La controversia sul solo quantum della pretesa ha natura privatistica e patrimoniale, attinente alla fase esecutiva del rapporto e a un diritto soggettivo pieno, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’accertamento del proprio diritto alla quantificazione dell’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, in relazione all’appalto per la costruzione di un lotto autostradale, contratto risalente al 2014, già eseguito e in fase di collaudo. Il tema controverso non investe l’an del beneficio, ma il parametro di calcolo: la ricorrente invoca il prezziario della Regione Siciliana, mentre la committente ha applicato il prezziario ANAS 2022, già corrispondendo un importo ritenuto non satisfattivo.
La stazione appaltante ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e, in subordine, la tardività del ricorso per decorso del termine decadenziale di sessanta giorni. La ricorrente ha contestato entrambe le eccezioni, sostenendo di aver introdotto il giudizio in via cautelativa, a fronte di orientamenti giurisprudenziali non univoci, e di vertersi in materia di diritti soggettivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà atto che l’individuazione del plesso giurisdizionale competente è tuttora controversa. Richiama l’orientamento che ascrive l’istituto all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., in ragione dell’ampia formulazione della norma, ma dichiara di aderire all’indirizzo maggioritario da ultimo ribadito dal Cons. Stato, Sez. V, n. 9568 del 2025.
Per l’attribuzione di una materia alla giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 103 Cost., non basta l’espressa previsione legislativa: occorre che la materia sia “particolare”, per l’intimo intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi, e che il privato chieda tutela rispetto all’esercizio del potere amministrativo. La pubblica amministrazione deve cioè agire come autorità. Il Collegio richiama le pronunce della Corte cost. n. 204/2004, n. 191/2006 e n. 140/2007, nonché, sul riparto, Cass. civ., Sez. Un., n. 18267 del 2019 e n. 7152 del 2025.
Applicando tali coordinate, la giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi può affermarsi solo se residua in capo all’amministrazione una posizione di potere, tale da consentirle di riconoscere o negare il beneficio. Quando invece il beneficio è compiutamente disciplinato dalla norma, l’amministrazione è vincolata e agisce in situazione paritetica.
Nel caso dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, il diritto all’adeguamento e la sua quantificazione sono ancorati a parametri fissati dal legislatore, senza margine valutativo. L’istituto non coincide con la revisione prezzi in senso stretto, che presuppone un procedimento amministrativo e un bilanciamento discrezionale tra gli interessi. Il ragionamento vale a maggior ragione quando si controverte solo sul quantum, rispetto al quale non sussiste alcun potere valutativo della parte pubblica.
Ne deriva che la controversia è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. La non univocità degli orientamenti giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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