Inammissibile l’appello per omessa notifica all’Agenzia del Demanio (Cons. Stato n. 6806 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’ordine di demolizione di un’opera realizzata su area contestata come demaniale marittimo, l’Agenzia del Demanio è controinteressato necessario, poiché l’eventuale accoglimento inciderebbe direttamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale. La sua omessa notifica comporta l’inammissibilità dell’intero ricorso, e non della sola censura relativa alla contestata demanialità. L’eccezione è esaminabile in appello anche d’ufficio quando il giudice di prime cure l’abbia ritenuta assorbita dal rigetto nel merito, non essendosi formato alcun giudicato. Parimenti inammissibile è il gravame avverso il primo ordine demolitorio quando il successivo provvedimento di riduzione in pristino e sgombero, non specificamente impugnato, sia divenuto inoppugnabile.

Il Fatto

Un condominio e una società hanno impugnato davanti al TAR Campania due provvedimenti comunali: un’ordinanza di demolizione di una banchina in cemento realizzata su aree esterne antistanti il mare e un’ordinanza di rilascio con sgombero delle aree occupate. I ricorrenti deducevano difetto di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative, sproporzione della misura demolitoria rispetto a sanzioni alternative e violazione del legittimo affidamento.

Il TAR ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo assorbita l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica all’Agenzia del Demanio. I ricorrenti hanno appellato la sentenza. Il Comune ha riproposto l’eccezione di inammissibilità, sia per la mancata notifica all’Agenzia, sia per l’omessa impugnazione del secondo provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio dell’udienza per l’attesa di una consulenza tecnica disposta in un separato giudizio civile sulla titolarità dominicale dell’area. Tale accertamento non integra una pregiudizialità necessaria e non rientra nei casi eccezionali in cui l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il rinvio della discussione.

Nel merito della questione preliminare, il Consiglio di Stato ha osservato che l’ammissibilità del ricorso di primo grado è esaminabile in appello, anche d’ufficio, non essendosi formato alcun giudicato. Poiché uno dei motivi contestava la natura demaniale dell’area, e tale contestazione costituiva il fulcro dell’intero gravame, l’Agenzia del Demanio era controinteressato necessario. L’accoglimento avrebbe inciso sulla sua sfera giuridica, anche in ragione della presenza di scogli e massi frangiflutti che l’ente avrebbe dovuto manutenere. L’inammissibilità è stata quindi estesa all’intero ricorso, non alla sola censura sulla demanialità.

È stata accolta anche la seconda eccezione: avverso l’ordinanza che ha disposto la riduzione in pristino e lo sgombero la parte non aveva formulato alcuna specifica contestazione. Gli elementi in essa contenuti, compresa l’affermazione della abusività dell’intervento su area demaniale e vincolata, sono divenuti inoppugnabili, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento dell’appello non recherebbe alcuna concreta utilità.

Il Collegio ha comunque esaminato il merito. La banchina, per consistenza materiale, non è opera precaria e necessitava di autonomo titolo edilizio, peraltro mai rilasciato. Trattandosi di intervento su bene culturale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 42/2004, era comunque necessaria l’autorizzazione soprintendentizia. Quanto alla competenza comunale, essa concorre con quella dell’autorità demaniale marittima, non essendo esclusa dall’art. 54 del codice della navigazione. Gli atti repressivi di illecito amministrativo permanente hanno natura vincolata e la misura demolitoria costituiva l’unica sanzione applicabile ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004.

Infine, valutata incidentalmente la demanialità ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm., la censura è stata giudicata infondata: dal decreto di trasferimento del 2013 risultava che le particelle non erano ricomprese nella vicenda traslativa, restando intestate al Demanio. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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