Silenzio serbato sull’istanza di beneficio per disabilità gravissima e spese (TAR Sicilia n. 1586 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il sopravvenuto esito dell’istanza nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., restando la pretesa del ricorrente pienamente soddisfatta. La definizione in rito non preclude la regolazione delle spese: in applicazione della regola della soccombenza virtuale, le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione che abbia provveduto soltanto dopo l’incardinazione del giudizio. La condanna è liquidata con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il provvedimento che definisce il giudizio sul silenzio è inoltre soggetto, una volta passato in giudicato, alla trasmissione telematica alla Corte dei conti per le determinazioni di competenza.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, ha presentato in data 14.05.2025 istanza all’Azienda Sanitaria Provinciale per ottenere l’accesso al beneficio economico destinato ai nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima, richiamando l’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, l’art. 9 della l.r. 8/2017 e il D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589. Non avendo l’amministrazione concluso il procedimento, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la declaratoria di illegittimità del silenzio, l’ordine di conclusione e la nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha esitato l’istanza. Con memoria depositata il 07.03.2026 la ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Nel caso di specie l’esito favorevole dell’istanza è intervenuto nelle more del processo, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sul silenzio.

La definizione in rito non assorbe tuttavia il profilo delle spese. Il Collegio applica la regola della soccombenza virtuale: poiché l’amministrazione ha provveduto soltanto dopo l’incardinazione del giudizio, la stessa va considerata soccombente ai fini della regolazione delle spese processuali. Il criterio valorizza la condotta dell’ente, che ha indotto la parte a ricorrere per ottenere ciò che avrebbe potuto riconoscere già nella fase procedimentale.

Le spese di lite sono pertanto poste a carico dell’amministrazione e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.

Il Tribunale richiama infine l’art. 3, comma 8, legge n. 241/1990, disponendo che la sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa per via telematica alla Corte dei conti per le determinazioni di sua competenza. Il provvedimento dà inoltre mandato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il ricorso è quindi definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, condanna alle spese e ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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