Commissario ad acta obbligatorio e termine di decadenza per il compenso (TAR Sicilia n. 1590 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo è ausiliario del giudice e il suo incarico è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ne consegue che l’attività di mero impulso rivolta agli uffici dell’amministrazione inadempiente non integra corretta esecuzione dell’incarico, avendo natura sostitutiva. Il termine di decadenza per la richiesta di compenso, fissato dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta. Il decreto di liquidazione va trasmesso alla competente Procura presso la Corte dei conti per le valutazioni sulla eventuale responsabilità per danno erariale derivante dalla mancata attivazione dell’organo tenuto per legge ad adempiere.
Il Fatto
Un ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo la condanna dell’amministrazione regionale a dare esecuzione a una sentenza del giudice civile, con cui l’ente era stato condannato al pagamento, in suo favore, di una somma di denaro oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Il ricorrente ha documentato la notificazione della sentenza all’amministrazione resistente.
La causa è stata trattata in camera di consiglio e trattenuta per la decisione. Il ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza al titolo esecutivo rimasto inadempiuto.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. e ha accolto il ricorso. L’amministrazione intimata è stata condannata a provvedere all’esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
In caso di inutile decorso del termine, il tribunale ha nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, attribuendo a questi un ulteriore termine di sessanta giorni.
Il giudice ha precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa. L’incarico ha natura sostitutiva: le attività di mero impulso verso gli uffici dell’ente inadempiente non costituiscono corretta esecuzione.
Quanto al compenso, il collegio ha stabilito che sarà determinato con decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. La relativa richiesta va presentata a pena di decadenza, con la precisazione che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il decreto sarà trasmesso alla Procura presso la Corte dei conti per le valutazioni sulla eventuale responsabilità per danno erariale.
Il tribunale ha inoltre disciplinato le modalità operative dell’incarico: deposito degli atti tramite la procedura telematica PAT con l’apposito modulo, autorizzazione all’uso di strumenti telematici di collegamento a distanza e del mezzo proprio solo nei casi strettamente necessari, con obbligo di riferirne nella relazione conclusiva. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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