Impianti fotovoltaici e rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. (TAR Lombardia n. 784 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alle controversie aventi ad oggetto l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per impianti alimentati da fonti rinnovabili si applica il rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. quando, in concreto, si renda necessaria l’attivazione della procedura espropriativa per acquisire la disponibilità di aree di proprietà altrui. Non è sufficiente la sola dichiarazione di pubblica utilità connaturata all’autorizzazione, occorrendo che siano emessi atti della sequenza procedimentale ablativa. In presenza di domande connesse soggette in parte a rito ordinario e in parte a rito abbreviato, prevale quest’ultimo ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., con conseguente dimezzamento dei termini e irricevibilità del ricorso depositato oltre il termine di quindici giorni dalla notifica.

Il Fatto

La Provincia di Brescia ha rilasciato a una società l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, con relativo elettrodotto di connessione, su terreni ricadenti nel territorio di un Comune.

Il Comune ha impugnato l’atto, articolando quattro motivi di censura, tra cui la carenza dei requisiti soggettivi in capo al proponente, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’indisponibilità delle aree. Dopo l’udienza pubblica, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, assumendo la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della qualificazione processuale, richiamando il consolidato orientamento del Cons. Stato, sez. IV (n. 5567 del 2022; n. 2243 del 2022; n. 1377 del 2021), secondo cui alle controversie in materia di impianti da fonti rinnovabili è in astratto applicabile il dimezzamento dei termini ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a..

Il fondamento risiede nella pubblica utilità e nell’indifferibilità e urgenza delle opere riconosciute dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, nonché nella circostanza che la dichiarazione di pubblica utilità costituisce il presupposto per l’espropriazione dei terreni necessari, ove non già nella disponibilità del soggetto autorizzato. L’applicazione concreta richiede però di verificare se, a prescindere dalla dichiarazione, occorra l’attivazione di un procedimento espropriativo.

Nel caso di specie, il Collegio accerta che l’attivazione della procedura ablativa era prevista sin dall’avvio del procedimento, con riguardo alle aree destinate alle opere di connessione, di proprietà altrui. La richiesta del vincolo preordinato all’esproprio è richiamata nel provvedimento impugnato e l’avviso di avvio del procedimento risulta comunicato ai proprietari interessati. Tali atti, confluiti nell’autorizzazione unica, integrano proprio i provvedimenti riconducibili all’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.

Quanto alla tesi del Comune, secondo cui il rito speciale riguarderebbe solo gli impianti di potenza superiore a 300 MW ex art. 119 lett. l), il Collegio la respinge: le due disposizioni non presentano un nucleo comune e non sono in rapporto di genere a specie, avendo ambito applicativo distinto. Ne segue che gli impianti di potenza inferiore possono soggiacere al rito speciale ove si renda necessaria, in concreto, l’attivazione di procedure espropriative.

È altresì respinto l’assunto che il ricorso alla espropriazione sia sempre necessario per le opere di connessione, potendo il proponente procurarsi la disponibilità dei terreni mediante atti negoziali, come la costituzione volontaria di servitù. In presenza di domande connesse soggette a riti diversi, prevale il rito abbreviato ex art. 32, comma 1, c.p.a. Il deposito del ricorso, notificato il 28.10.2024, è avvenuto solo il 21.11.2024, oltre il termine di quindici giorni: il ricorso è pertanto irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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