Obbligo di esecuzione del giudicato per la carta docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13106 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inadempimento dell’amministrazione la mancata esecuzione, nel termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, del giudicato che ha accertato il diritto del docente all’ottenimento della carta docente. In sede di giudizio di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili, dovendosi invece accogliere il ricorso ove l’amministrazione non fornisca chiarimenti sulla corretta esecuzione. In caso di infruttuoso decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare fin da ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto alla carta docente per gli anni scolastici ivi indicati, condannando il Ministero a metterla a disposizione o a fornire un mezzo equipollente. Rimasta inerte l’amministrazione, le stesse proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente verificato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione fosse passata in giudicato, notificata nelle forme di legge e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, che non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione, il Collegio ha richiamato il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, assegnando il termine di 60 giorni. Ha contestualmente nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in caso di ulteriore inottemperanza, previa richiesta della parte ricorrente.
Non sussistendo attualmente i presupposti, il TAR ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere richieste in caso di perdurante inottemperanza. Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, evidenziando la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione che non adempie al giudicato, costringendo i docenti a un ulteriore giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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