Divieto di accesso cani in spiaggia e fumus boni iuris: il TAR valuta la presenza di aree alternative (TAR Liguria n. 264 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È carente il fumus boni iuris richiesto per la concessione della misura cautelare ex art. 55 c.p.a. quando l’atto impugnato – nella specie l’ordinanza sindacale che vieta l’accesso degli animali alle spiagge libere in determinate fasce orarie – non risulta prima facie lesivo, in quanto l’Amministrazione ha dimostrato che nel medesimo litorale sono presenti aree appositamente dedicate in cui l’accesso è consentito. La presenza di una spiaggia libera e di una spiaggia libera attrezzata ove i cani possono transitare e sostare integra elemento decisivo per escludere la fondatezza del ricorso nella fase di delibazione sommaria propria del giudizio cautelare.
Il Fatto
Un’associazione di protezione animale ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di un Comune ligure che, limitatamente al combinato disposto delle lett. g) e q) n. 3 dell’art. 6, vieta ai conduttori di animali – anche se muniti di museruola e/o guinzaglio – l’accesso alle spiagge libere del litorale durante la stagione balneare nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo l’illegittimità del divieto assoluto. Il Comune si è costituito in giudizio contrastando le censure e documentando la presenza di aree alternative dedicate ai cani.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha preliminarmente delibato l’istanza cautelare alla luce del parametro del fumus boni iuris, rilevando come il ricorso non risulti assistito dal requisito richiesto per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il Collegio ha valorizzato la documentazione prodotta dall’Amministrazione, dalla quale emerge che nel litorale del Comune sono presenti una spiaggia libera e una spiaggia libera attrezzata in cui l’accesso ai cani è consentito. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere adeguata la prova offerta dal Comune e a disattendere la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente, reputando la documentazione versata in atti sufficiente ai fini della delibazione sommaria tipica della fase cautelare.
La valutazione del Tribunale si incentra pertanto sull’insussistenza del fumus, atteso che la previsione di aree alternative dedicate all’accesso degli animali priva di consistenza la dedotta lesione delle ragioni della ricorrente. Il provvedimento comunale non appare assistito da profili di evidente illegittimità tali da giustificare la misura cautelare. Il Tribunale ha conseguentemente respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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