Silenzio inadempimento escluso per definizione del procedimento di decadenza del consiglio comunale (TAR Sicilia n. 1550 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra la fattispecie del silenzio inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm. la condotta dell’Amministrazione regionale che, investita dell’istanza volta all’adozione del decreto di decadenza del consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario, abbia definito il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 53, comma 5, L.R. n. 16/1963. L’obbligo di procedere alle surroghe dei consiglieri surrogabili costituisce prius logico-giuridico ineludibile rispetto a qualsiasi declaratoria di decadenza, sicché la mancata effettuazione delle surroghe possibili impedisce pregiudizialmente l’accertamento dei presupposti della decadenza stessa. Ne consegue l’infondatezza del ricorso avverso il silenzio, restando superata ogni questione di ammissibilità per la palese infondatezza nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, ente locale della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti e consiglio comunale composto da dieci consiglieri, ha promosso ricorso ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm. deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali in relazione al procedimento volto all’adozione del decreto di decadenza del consiglio comunale ex art. 53, comma 3, D.P.R.S. n. 6/1955, richiamato dalla L.R. n. 16/1963, e alla conseguente nomina del commissario straordinario ex art. 55 del medesimo decreto.
A seguito delle dimissioni di sei consiglieri nel corso del 2025, il numero dei consiglieri in carica si era ridotto a quattro unità, con impossibilità di raggiungere il quorum strutturale e di procedere alla ricostituzione mediante surroga. L’ente ha rappresentato che la richiesta di attivazione degli adempimenti regionali, avanzata con nota del gennaio 2026, non aveva ricevuto alcun provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni invocato, con conseguente violazione dell’obbligo legale di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione in rito sollevata dalla difesa regionale, atteso che il ricorso avverso il silenzio è palesemente infondato nel merito. Il Tribunale ha quindi ricostruito gli atti posti in essere dall’Amministrazione, richiamando in particolare il Decreto n. 70 del 19 febbraio 2026, con il quale il Presidente della Regione, nella qualità di Assessore ad interim delle Autonomie Locali, ha nominato un commissario per le surroghe dei consiglieri dimissionari.
Il Collegio ha richiamato la ordinanza del 25 marzo 2026 n. 160, resa in sede cautelare nel giudizio relativo al medesimo decreto, nella quale si è evidenziato che il Servizio Ispettivo, lungi dall’aver obliterato il procedimento di decadenza, aveva correttamente ritenuto, alla luce dell’art. 53, comma 4, L.R. n. 16/1963 come interpretato dalla prevalente giurisprudenza in relazione all’art. 11, comma 2, L.R. n. 35/1997, che la mancata effettuazione delle surroghe impedisse pregiudizialmente l’accertamento dei presupposti della decadenza.
Su queste basi, il Tribunale ha accertato che, una volta acquisita la richiesta del rappresentante legale dell’ente, il procedimento è stato avviato e definito con nota prot. n. 858 del 19 gennaio 2026, adottata entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 53, comma 5, L.R. n. 16/1963 invocato dall’ente medesimo. Con tale nota è stato compiutamente esaminato il presupposto normativo invocato ed è stato escluso, anche alla luce della sentenza C.G.A.R.S. n. 793/2024, che ricorressero i presupposti per la declaratoria di decadenza.
Il Collegio ha altresì disatteso le deduzioni dell’ente in ordine alla non imputabilità del decreto al Presidente della Regione, che lo ha adottato e sottoscritto nella duplice veste rivestita, e all’asserito mancato riscontro della richiesta di decadenza, smentito dal richiamo della nota del Servizio Ispettivo che da detta richiesta prendeva le mosse per concludere in senso negativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’ente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite e nulla nei confronti di quelle non costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.