Divieto di commistione non assoluto nella gara al minor prezzo (TAR Sicilia n. 1551 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica non opera in termini assoluti e non impone l’esclusione automatica del concorrente. Esso presuppone la necessità di preservare l’imparzialità della valutazione, sicché richiede la compresenza di un’offerta tecnica a carattere discrezionale e di una componente economica a rilievo oggettivo. Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, mancando una valutazione tecnica, l’anticipata conoscenza di costi della manodopera e di oneri di sicurezza non compromette la par condicio dei concorrenti. L’irregolarità resta meramente formale e non escludente quando non consente di ricostruire il ribasso offerto e non ne è provata l’incidenza causale sull’esito della gara.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla gara indetta da un comune per i lavori di ampliamento di un cimitero comunale, procedura da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. L’amministrazione ha disposto l’aggiudicazione in favore di un’altra impresa. La ricorrente ha impugnato la determinazione di aggiudicazione e il successivo rigetto della propria istanza di annullamento in autotutela, deducendo che un concorrente ammesso aveva inserito nella busta amministrativa la dichiarazione di stima dei costi aziendali e della manodopera, così violando la clausola del disciplinare che sanziona con l’esclusione l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa.

Secondo la ricorrente, la mancata esclusione aveva alterato il numero delle offerte ammesse, impedendo l’applicazione del criterio del prezzo più basso e conducendo all’esclusione automatica della propria offerta, pur recante il maggior ribasso. Il comune ha eccepito la tardività del ricorso; l’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale per l’annullamento della clausola di esclusione automatica. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il rapporto tra ricorso principale e incidentale e applica il criterio della ragione più liquida: l’eventuale infondatezza del ricorso principale rende improcedibile quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Nel merito, il primo motivo è respinto. Il giudice richiama il consolidato orientamento secondo cui il principio di segretezza dell’offerta economica e di separazione tra offerta tecnica ed economica opera solo quando sussiste un effettivo pericolo di compromissione dell’imparzialità della valutazione. Tale pericolo ricorre quando concorrono elementi di giudizio discrezionali, propri della componente qualitativa, ed elementi a rilevanza oggettiva e automatica, propri della componente economica.

Il divieto di commistione non va inteso in senso assoluto né formalistico. Nell’offerta tecnica possono essere contenuti elementi economici marginali che non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica. Nel caso concreto, trattandosi di gara al minor prezzo, manca il presupposto logico-giuridico del rigore del divieto: non essendovi offerta tecnica da valutare, la conoscenza anticipata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non ha potuto incidere sull’imparzialità del giudizio.

I dati anticipatamente dichiarati sono i costi della manodopera coincidenti con quelli stimati dalla stazione appaltante e oneri di sicurezza marginali rispetto al valore dell’appalto. Si tratta di elementi isolati e marginali che non consentono di ricostruire il ribasso percentuale, rimasto segreto nella busta economica telematica fino alla sua apertura. Né giova il precedente invocato dalla ricorrente, relativo a un caso in cui nella busta amministrativa era stato indicato il ribasso offerto. L’irregolarità, in assenza di prova dell’incidenza causale, arretra a irregolarità formale non escludente, prevalendo l’interesse alla massima partecipazione.

Conseguentemente, poiché le offerte validamente ammesse erano cinque, l’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e il disciplinare imponevano l’esclusione automatica delle offerte anomale; l’offerta della ricorrente, superiore alla soglia di anomalia calcolata, è stata legittimamente esclusa. Il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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