Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per carta docente (TAR Campania n. 1840 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato amministrativo è accolto quando ricorrono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ossia la mancata impugnazione del titolo esecutivo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’ordine di esecuzione impartito all’Amministrazione resistente va emesso entro un termine determinato, decorrente dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza il giudice nomina il commissario ad acta, il cui munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite, comprensive degli atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il canone della soccombenza.

Il Fatto

Alcuni docenti proponevano ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1691/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato all’assegnazione della carta docente e all’emissione del relativo buono elettronico di importo pari a euro 500,00 per specifici anni scolastici, oltre interessi e spese processuali liquidate a favore del procuratore antistatario.

La sentenza veniva notificata all’Amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché l’Amministrazione persisteva nell’inadempimento, i ricorrenti chiedevano dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato, assegnarsi un termine per l’ottemperanza, nominarsi un commissario ad acta, liquidarne il compenso e fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Assume rilievo decisivo la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, unitamente all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Su tali basi il ricorso è accolto, con conseguenziale ordine all’Amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Quanto al compenso del commissario, esso sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale, in applicazione del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, e, per le ulteriori spese di adempimento, all’art. 56 del citato d.P.R. La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo che decorre non dal deposito della relazione sull’attività svolta, bensì dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Il Collegio stabilisce inoltre che il commissario depositi atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, nel relativo fascicolo telematico, mediante il modulo dedicato. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità. Il ricorso è pertanto accolto, con nomina del commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, nel Dirigente competente o funzionario delegato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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