Porto di fucile e contesto familiare: il diniego va motivato in concreto (TAR Sicilia n. 1481 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non esiste un diritto assoluto al rilascio del porto d’armi, che costituisce eccezione al generale divieto sancito dagli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110. All’autorità di pubblica sicurezza è riconosciuta ampia discrezionalità nel giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente e sul buon uso delle armi, sindacabile dal giudice amministrativo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati non può fondare, in termini automatici, un giudizio di inaffidabilità. Il diniego che si fondi esclusivamente sul contesto familiare, senza accertare in concreto l’incidenza di esso sul comportamento del richiedente, è viziato per carenza motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Palermo del 16.4.2024, notificato il 19.4.2024, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del porto di fucile per uso caccia. Il provvedimento si fondava esclusivamente sulla circostanza che il ricorrente vive nella stessa palazzina con il padre, destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni confermato nel 2022, e con la madre, condannata per furto nel 2014.
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 43 del R.D. n. 773 del 18.06.1931 (T.U.L.P.S.) e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, lamentando che l’Amministrazione non avrebbe considerato la propria personalità, l’intervenuta riabilitazione della madre, l’assenza di precedenti penali a proprio carico e l’autonomia abitativa rispetto ai genitori. L’Amministrazione si è costituita difendendo la correttezza del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui il porto d’armi rappresenta un’eccezione al generale divieto di porto di armi, con conseguente ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel valutare la personalità del richiedente e la certezza del buon uso dell’arma. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai vizi di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.
Quanto all’incidenza della parentela, il Tribunale richiama l’orientamento per cui il mero rapporto parentale non può fondare, in termini automatici, un giudizio di disvalore o di prognosi negativa in punto di inaffidabilità in materia di armi. Il contesto familiare assume rilevanza solo se sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell’atto.
Da qui la regola operativa: l’Amministrazione non può denegare il permesso limitandosi ad addurre il solo rapporto di parentela o affinità con pregiudicati. Deve invece accertare in concreto se i vincoli siano tali da aumentare l’indice di probabilità di abuso delle armi, secondo un apprezzamento discrezionale congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche quali la comprovata coabitazione o un giudizio sull’attualità del pericolo.
Gli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., nel prevedere quali requisiti l’assenza di gravi precedenti penali e la buona condotta, non consentono di fondare il diniego sul solo contesto sociale e familiare. La buona condotta va apprezzata esclusivamente con riferimento ai comportamenti del destinatario dell’autorizzazione e non può coinvolgere persone distinte dal richiedente.
Nel caso di specie il Collegio ritiene fondata la censura sulla carenza motivazionale: la prognosi di inaffidabilità si basa solo sul rapporto parentale, senza alcuna prova o indizio di mancanza di buona condotta o di abuso da parte del ricorrente. La coabitazione nella stessa palazzina, peraltro, non riguarda il medesimo appartamento, trattandosi di unità autonome riconducibili a nuclei familiari distinti. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e salva la facoltà dell’Amministrazione di rieditare il potere con congrua motivazione; parte resistente è condannata alle spese di lite.
Nota della Redazione
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