Cumulabili le esperienze post-dottorato estere ai fini del triennio nel reclutamento RTD-B (Cons. Stato n. 5404 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bando che ammette espressamente, quale titolo utile ai fini del triennio richiesto per l’accesso al contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, le esperienze maturate in atenei stranieri impone di valutarle secondo la disciplina dell’ordinamento di riferimento e non secondo i soli parametri nazionali. I periodi post-dottorato svolti all’estero, ancorché temporalmente sovrapposti, sono pertanto cumulabili quando ciascuno sia stato oggetto di autonoma selezione, contrattualizzazione e conclusione del relativo progetto di ricerca. La regola dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 non consente di escludere esperienze estere per il solo fatto della loro parziale concomitanza, ove la normativa dello Stato ospitante ne abbia consentito lo svolgimento. Il giudice amministrativo non può sovvertire i criteri di valutazione fissati dal bando equiparando settori scientifico-disciplinari distinti.

Il Fatto

La controversia concerne gli esiti di una procedura di selezione bandita da un’Università per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, per un settore concorsuale e un settore scientifico-disciplinare determinati. La candidata appellante, non in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, aveva concorso dichiarando il requisito alternativo del triennio di assegni di ricerca o borse post-dottorato, comprensivo di tre percorsi di ricerca svolti presso università canadesi con parziale sovrapposizione temporale.

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 460/2025, aveva accolto il ricorso del candidato non vincitore, ritenendo la candidata priva del requisito di ammissione per non cumulabilità delle esperienze estere. La candidata propone appello; nelle more la Sezione accoglie la domanda cautelare e sospende l’efficacia della sentenza ai fini della prosecuzione del servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nella valutabilità dei tre percorsi di ricerca compiuti in Canada, caratterizzati da sovrapposizione temporale. Muove dall’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, nella versione vigente al momento della procedura, che riserva i contratti triennali a coloro che per almeno tre anni, anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

La Corte rileva l’errore del richiamo, operato dalla parte, all’art. 22 della legge n. 240/2010, disposizione che disciplina i soli assegni di ricerca e non la fattispecie. Da qui l’erroneità della sentenza appellata, che aveva escluso il possesso dei requisiti dichiarati non potendosi cumulare l’esperienza maturata all’estero.

Sul piano dell’interpretazione sistematica, il Collegio osserva che il bando ammetteva espressamente la valutazione dei percorsi formativi compiuti in università estere, coerentemente con il carattere universale degli obiettivi di eccellenza scientifica. La competizione tra candidati deve quindi valorizzare la pluralità delle esperienze ovunque maturate, secondo la disciplina di valutazione dei titoli richiamata dal bando.

Quanto al merito delle esperienze canadesi, la Corte sottolinea che i mesi di durata dei contratti erano legati al raggiungimento di obiettivi specifici e che la candidata ha concluso tre diversi progetti in tre università, gestendoli in autonomia secondo criteri di eccellenza internazionale. In Canada, per le rigide regole su soggiorno e permesso di lavoro dei ricercatori stranieri, contratti non cumulabili non avrebbero potuto essere stipulati. La conclusione dei progetti costituisce prova idonea della maturazione dei periodi, da valutare autonomamente e quindi da cumulare.

È accolto anche il secondo motivo: il TAR ha erroneamente ritenuto equivalenti settori scientifico-disciplinari distinti indicati dal bando, con conseguente valutazione eccessivamente benevola delle pubblicazioni del ricorrente di primo grado. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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