Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1462 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione dei docenti è titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 risultino accertati. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’adempimento fissando un termine ultimativo e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, ponendo a carico dell’Amministrazione il relativo compenso.

Il Fatto

La ricorrente aveva agito davanti al giudice del lavoro per il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con riferimento a tre anni scolastici, in relazione a contratti a tempo determinato. Con sentenza n. 340/2025 il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, aveva accertato tale diritto e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merto al pagamento della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.

La decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Notificata la sentenza in forma esecutiva, il termine dilatorio di 120 giorni è decorso senza che l’Amministrazione attivasse la Carta o accreditase le somme. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina anticipata del Commissario ad acta e di condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. L’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della sentenza, con il conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, confermano l’ammissibilità del rimedio intrapreso.

Nessun dubbio, osserva il TAR, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.: si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la cui attuazione spetta alla giurisdizione amministrativa.

Sul punto dell’inadempimento, il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale. L’inerzia risulta pertanto confermata e il ricorso è dichiarato fondato.

Il Collegio ordina dunque all’Amministrazione di dare attuazione alla sentenza, mediante assegnazione o accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente della somma di € 1.500,00, oltre interessi di legge, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste formulate, viene nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario, affinché provveda in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il compenso commissariale, ove dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione e liquidato con separato decreto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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