Giudizio di ottemperanza e limiti del conteggio del creditore (TAR Lombardia n. 2657 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso va accolto quando il titolo giudiziale è certo ed efficace e l’Amministrazione debitrice è rimasta inerte oltre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: la dimensione esatta della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore, per capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo esserne verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma di euro 500,00 all’anno. La sentenza, passata in giudicato come da attestazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., era stata notificata il 24 giugno 2024.
Non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare l’esecuzione del giudicato per complessivi euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha però precisato un limite sostanziale. Poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, l’entità delle somme richieste dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Quanto al profilo temporale, è risultato decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, riconosce alle Amministrazioni dello Stato dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. In caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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