Piano attuativo parziale non è variante al PGT se previsto dallo strumento (Cons. Stato n. 5720 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione di un piano attuativo riferito a una sola parte dell’ambito di trasformazione, con conseguente riperimetrazione dell’area e modifica della viabilità, non integra una variante urbanistica quando lo strumento urbanistico generale ammette espressamente la realizzazione per parti attraverso piani attuativi. In tal caso è sufficiente la predisposizione di uno schema generale e concordato di attuazione, a cui riferire i singoli interventi, restando comunque salvi i diritti dei terzi e i principi perequativi. Ne deriva che l’adozione del piano attuativo parziale da parte della Giunta, anziché del Consiglio comunale, rientra nell’ordinario esercizio del potere di pianificazione e non richiede la procedura aggravata prevista per le varianti.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di terreni ricompresi in un ambito di trasformazione produttivo del piano di governo del territorio di un Comune lombardo. Altri proprietari di aree del medesimo ambito hanno chiesto l’approvazione di un piano attuativo parziale, limitato ai propri terreni e denominato comparto 1, mentre la società appellante ha dichiarato di non volervi partecipare.

La Giunta comunale ha adottato e poi approvato definitivamente il piano attuativo del comparto 1. La società esclusa ha impugnato la delibera di approvazione e gli atti presupposti, deducendo che l’operazione avrebbe costituito una variante al PGT e che sarebbero state realizzate opere prima dell’approvazione. Il TAR ha respinto i ricorsi nel merito. Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse, essendo l’appello infondato nel merito. Il fulcro della decisione risiede nell’art. 28, comma 8, delle NTA del PGT, che consente negli ambiti di trasformazione la realizzazione per parti attraverso un piano attuativo, ammettendo in sede di approvazione modifiche delle perimetrazioni di area e di ambito e attuazioni parziali, purché siano fatti salvi i diritti di terzi e i principi perequativi.

La Corte ha precisato che l’art. 28, comma 9, lett. a) delle NTA subordina l’attuazione parziale alla determinazione di SLP, standard e servizi in proporzione all’effettiva estensione dell’intervento, oltre che alla cessione delle aree a standard, servizi e viabilità. Su questa base il piano del comparto 1 costituisce legittima realizzazione di una sola parte dell’ambito, espressamente consentita dallo strumento generale. L’esigenza di considerazione unitaria dell’ambito è garantita dallo schema generale e concordato, che nella specie è stato predisposto.

Quanto alla viabilità, l’ampliamento verso nord del tracciato non richiede variante ai sensi dell’art. 52, comma 10, lett. b) delle NTA comunali, trattandosi di adeguamento di infrastrutture di interesse pubblico. La censura sul punto è stata giudicata generica, non avendo contestato specificamente la statuizione di primo grado. Analogamente infondata è la doglianza relativa alla cessione dell’area AC, prevista in permuta e funzionale a garantire l’edificabilità in continuità planivolumetrica tra i due comparti.

Sul versante edilizio, la Corte ha confermato che le opere rilevate nei sopralluoghi — indagini geognostiche e geotecniche, prove di carico su pali e vasche temporanee per le acque — costituiscono edilizia libera ai sensi dell’art. 6, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, che non fissa limiti quantitativi al terreno movimentabile trattandosi di opere temporanee. Gli interventi si erano peraltro già conclusi con completa rimozione delle opere, circostanza non contestata.

Il Collegio ha inoltre dichiarato inammissibili per carenza di interesse e per genericità le censure relative all’omessa gara per le opere di urbanizzazione, ai calcoli planivolumetrici, alla verifica dell’invarianza idraulica e alla definizione unilaterale dei parametri urbanistici del comparto 2. Respinti i motivi principali, è conseguita l’infondatezza della domanda risarcitoria per difetto dei presupposti. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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