Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1419 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, onde ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione a fronte di titoli esecutivi ritualmente notificati, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nelle forme dovute, disponendo l’attivazione della posizione del ricorrente sulla piattaforma informatica e l’accredito delle somme riconosciute. Per il caso di perdurante inadempimento è disposto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È altresì fissata la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, ha proposto due distinti ricorsi per l’ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Trapani, Giudice del lavoro, entrambe passate in giudicato, con le quali l’Amministrazione era stata condannata a riconoscergli il diritto a fruire della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per diverse annualità scolastiche.
Il primo titolo imponeva l’accredito di complessivi euro 1.000 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre spese di lite; il secondo accertava il diritto per l’anno scolastico 2024/2025, con accredito di euro 500. Notificati i titoli esecutivi, il ricorrente rappresentava che l’Amministrazione non aveva dato corso al giudicato, non risultando consentita la registrazione sulla piattaforma ministeriale né l’attribuzione del beneficio. Ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, ravvisandone la connessione soggettiva e oggettiva: identici i soggetti e sostanzialmente coincidente il contenuto dei giudicati, concernenti il riconoscimento del diritto alla Carta del docente per annualità diverse.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Le pretese azionate trovano fondamento in titoli aventi valore ed efficacia di giudicato e sono sorrette da idonea documentazione.
Dagli atti risulta che le sentenze del giudice del lavoro recano condanna in favore del ricorrente e sono state ritualmente portate a conoscenza dell’Amministrazione, con conseguente decorso del termine di legge per l’adempimento. A fronte del chiaro contenuto precettivo dei giudicati, l’Amministrazione non ha provveduto alla esecuzione, non avendo attivato la posizione del ricorrente sulla piattaforma informatica della Carta elettronica del docente e impedendo così la concreta fruizione del beneficio per gli anni scolastici indicati.
Persistendo l’inerzia, i ricorsi sono stati accolti. Il Ministero è stato obbligato a dare esecuzione ai giudicati mediante l’attivazione della posizione sulla piattaforma dedicata e l’accredito sulla carta elettronica dell’importo complessivo di euro 1.500, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è disposto l’intervento sostitutivo, con nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso. È altresì accolta la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non risultando l’applicazione manifestamente iniqua: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’Ente non ha rappresentato ragioni ostative. Le spese sono liquidate in euro 500, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.