Giudicato civile esecutivo in ottemperanza senza riapertura del merito (TAR Lazio n. 13846 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Tale processo ha carattere meramente esecutivo quando ha ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro: la sua cognizione è limitata all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza civile, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. In mancanza di prova da parte dell’amministrazione di aver correttamente eseguito il dictum, la pretesa del ricorrente va accolta, secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza passata in giudicato favorevole, con la quale era stato accertato il suo diritto alla ricostruzione di carriera. Non avendo l’amministrazione provveduto a dare esecuzione a tale pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato.
L’amministrazione, pur costituendosi in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione di quanto disposto dalla sentenza del giudice ordinario, limitandosi a una generica resistenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito la natura dell’istituto, richiamando il disposto dell’art. 112, comma 2, c.p.a. e chiarendo che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La giurisprudenza richiamata dal Collegio (tra cui TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5191/2026) ha precisato il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro. Tale processo è limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato, senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione.
Con riguardo all’onere probatorio, il Collegio ha applicato i principi espressi da TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025 in tema di onere della prova tra debitore e creditore, rilevando che, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte della ricorrente, l’amministrazione non ha fornito alcuna indicazione circa la corretta esecuzione della sentenza. Da ciò deriva l’accoglimento della pretesa.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha condannato l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento, ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero resistente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà a dare esecuzione al titolo, sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni, nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, precisando che potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su apposita richiesta della parte ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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