Progressioni verticali interne: criteri della prova orale e anzianità valutabile (TAR Sicilia n. 1416 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le progressioni verticali interne non sono soggette alla piena applicabilità del D.P.R. n. 487/1994, trattandosi di procedure di sviluppo professionale del personale già in servizio. Ne consegue la non diretta applicabilità dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, salvo espressa previsione regolamentare. La Commissione può legittimamente determinare i criteri di valutazione della prova orale nella prima seduta utile, purché li renda noti prima dello svolgimento della prova. Non è richiesto il sorteggio dei quesiti quando la prova non è concorsuale, ma è volta ad accertare le competenze professionali specifiche acquisite dal candidato nel contesto lavorativo di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione interna per la progressione verticale del personale del Comune, con copertura di due posti nel profilo di istruttore tecnico. La procedura prevedeva valutazione dei titoli, prova pratica e colloquio diretto a verificare le competenze professionali acquisite rispetto alle funzioni dell’area superiore.

Con le determinazioni dirigenziali indicate in ricorso, veniva approvata la graduatoria definitiva: il ricorrente si collocava al quarto posto su due posti disponibili. Chiedeva quindi l’annullamento dei verbali e delle determinazioni, lamentando la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e del sorteggio dei quesiti, oltre all’errata valutazione dell’anzianità di servizio nella categoria inferiore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio precisa anzitutto che la procedura è disciplinata dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, che configura una procedura comparativa priva dei crismi del concorso pubblico. Da ciò deriva la non diretta applicabilità del D.P.R. n. 487/1994, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, salvo espressa previsione regolamentare.

Nel caso concreto, il Comune ha approvato un Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, richiamato nell’avviso di selezione e non impugnato in via incidentale dal ricorrente. Il regolamento prevede che i criteri siano definiti dalla Commissione nella prima seduta utile e comunicati agli interessati mediante pubblicazione del verbale.

La Commissione ha quindi fissato i criteri di valutazione del colloquio all’atto dell’insediamento, pubblicandoli sul sito istituzionale e comunicandoli tempestivamente agli interessati. I criteri indicati erano puntuali e specifici, e non generici come sostenuto dal ricorrente. La prima censura è pertanto infondata.

Quanto al sorteggio delle domande, il Collegio osserva che esso è fase tipica dei concorsi pubblici, dove il colloquio verifica specifiche conoscenze specialistiche. Nel caso di specie, invece, le domande avevano fine conoscitivo delle esperienze pregresse e si riferivano alle dichiarazioni del curriculum, come previsto dall’avviso. Non era quindi necessaria alcuna predeterminazione o sorteggio.

La seconda censura, relativa alla valutazione dell’anzianità di servizio, è parimenti respinta. Il Comune ha chiarito che al punteggio complessivo dichiarato dal ricorrente andavano sottratti 60 mesi, in applicazione dell’art. 6 dell’avviso, secondo cui l’anzianità necessaria come requisito di accesso non è valutabile. Il punteggio di 63 mesi risulta quindi corretto. Il Collegio rileva inoltre la probabile inammissibilità della censura per mancato superamento della prova di resistenza. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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