Carta Docente: penalità di mora e commissario ad acta nell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 1397 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che condanna l’amministrazione all’emissione della Carta Docente, il TAR accerta i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni. Disposta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, va nominato commissario ad acta un dirigente dello stesso Ministero, con facoltà di delega, senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La rivalutazione monetaria non può cumularsi con gli interessi legali, potendo essere riconosciuta solo se superiore alla somma dovuta per interessi.
Il Fatto
Con ricorso proposto davanti al TAR Sicilia, i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1188/2025 del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a emettere in loro favore la Carta Docente e ad assegnare sulla stessa l’importo di euro 500,00 per ciascuno, oltre interessi e rivalutazione.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato. L’amministrazione non aveva dato esecuzione alla condanna, così i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’integrale adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso ogni emolumento, nominando un dirigente dello stesso Ministero resistente. L’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo i precedenti citati.
È stata disattesa la domanda di rivalutazione monetaria. Il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 vanno incrementate dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo con la rivalutazione introdotto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La rivalutazione è riconoscibile solo se superiore alla somma dovuta per interessi, con esclusione di questi ultimi, ipotesi non documentata in atti.
Il Tribunale ha inoltre disposto, a carico dell’amministrazione, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza, con riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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