Non ogni carenza documentale giustifica l’esclusione dalla gara: la logica sostanzialistica del nuovo codice appalti (TAR Marche n. 982 del 25.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, l’esclusione dalla gara per carenze dell’offerta tecnica opera solo in presenza di una carenza sostanziale della documentazione presentata, tale da non consentire la valutazione dei prodotti da parte della Commissione, ovvero quando sia offerto un prodotto privo delle caratteristiche minime essenziali prescritte dalla lex specialis. Ogni carenza documentale o difformità non sostanziale non legittima l’estromissione dell’operatore, dovendo l’Amministrazione privilegiare una lettura sostanzialistica, ispirata al principio del risultato e al principio della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023. La valutazione delle offerte tecniche costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento del fatto.
Il Fatto
L’AST di Ancona indiceva una procedura aperta per l’affidamento in service di apparecchiature diagnostiche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito, il Lotto 1 veniva aggiudicato a un R.T.I. che otteneva un punteggio superiore rispetto alla seconda classificata. La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, sostenendo che l’offerta dell’operatore risultato vincitore avrebbe dovuto essere esclusa per plurime carenze documentali e tecniche e contestando, in via subordinata, i punteggi assegnati ad alcuni criteri di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, aderendo all’orientamento più recente per cui l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale escludente non determina l’improcedibilità del gravame principale, dovendo il giudice esaminare per primo il ricorso dell’operatore che aspira al subentro. Nel merito, i primi cinque motivi di ricorso, volti a dimostrare la presunta illegittima ammissione dell’aggiudicataria, sono stati respinti sulla base di una lettura sostanzialistica della disciplina di gara, coerente con i principi del d.lgs. n. 36/2023 e con il favor partecipationis. Quanto alla lamentata assenza delle istruzioni d’uso, il TAR ha rilevato che la lex specialis sanziona con l’esclusione solo le carenze sostanziali dell’intera documentazione tecnica e che, per i prodotti in questione, non esistendo IFU del produttore, la carenza era stata compensata da altra documentazione idonea.
In relazione alla dedotta insufficienza delle stampanti, il Collegio ha valorizzato la soluzione offerta, che prevedeva un numero inferiore di dispositivi ma di tipo di rete, equivalenti e in grado di garantire il medesimo risultato richiesto dalla stazione appaltante. Parimenti, per la mancata indicazione della soluzione salina, il TAR ha fatto applicazione della clausola contrattuale che pone a carico del fornitore tutti gli oneri e i costi accessori necessari per l’esecuzione della prestazione. Quanto al controllo di qualità di terza parte per il test dell’etanolo, la società ha fornito idonea prova documentale della validazione, essendo stata la difformità smentita dalle stesse istruzioni d’uso prodotte in giudizio.
I motivi volti a contestare i punteggi attribuiti dalla Commissione sono stati invece dichiarati inammissibili o infondati, in quanto le censure non dimostravano profili di manifesta erroneità o illogicità del giudizio tecnico, ma si sostanziavano in una mera e non consentita alternativa valutativa rispetto a scelte di discrezionalità tecnica. Il TAR ha verificato la congruità e la logica delle motivazioni poste dalla Commissione a fondamento delle valutazioni per ciascun criterio contestato. I motivi aggiunti, proposti dalla ricorrente dopo l’integrale ostensione dell’offerta avversaria, sono stati respinti, essendo in parte tardivi e in parte infondati, ove la censura era basata su documenti già noti. Per le censure sul piano di transizione e sugli impianti, il Collegio ha chiarito che i requisiti di minima erano richiesti solo per la fase a regime e che la progettazione richiesta era di fattibilità e non esecutiva.
In definitiva, respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale e i motivi aggiunti dell’aggiudicataria per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.