Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1383 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Accertati tali presupposti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione intimata. Il munus di ausiliario del giudice ha carattere intrinsecamente obbligatorio. Esso non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Quando il commissario sia dirigente del medesimo Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con esclusione di ogni compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per più anni scolastici, con condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 23 aprile 2026, in presenza della sola avvocatura erariale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto esaminato una questione processuale. La parte ricorrente aveva depositato una nota alle ore 00:35 del giorno stesso dell’udienza camerale. Il Collegio ha ritenuto tale deposito tardivo e irrilevante, in palese violazione dei termini processuali e con richiamo a norme non applicabili alle udienze in presenza. Le udienze in modalità da remoto, ha precisato il TAR, costituiscono un residuo del periodo emergenziale e sono oggi previste unicamente per le udienze pubbliche straordinarie di smaltimento dell’arretrato.

Nel merito, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Alla luce della documentazione in atti, è risultato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla documentazione prodotta. È emerso altresì l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio.

Il Collegio ha escluso ogni compenso per il commissario, nominando un dirigente dello stesso Ministero resistente: tale attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e di altre pronunce conformi.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha imposto al commissario il deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ha infine qualificato ogni ritardo nell’esecuzione come fonte di responsabilità amministrativa.

Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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