Requisiti minimi del personale nel capitolato e sanzione escludente (TAR Puglia n. 552 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La possibilità di escludere un’offerta in assenza di un’espressa clausola espulsiva è ipotesi residuale e postula che la lex specialis qualifichi con assoluta certezza le caratteristiche minime dell’oggetto dell’appalto o come espressamente definite tali o come descritte in modo da rivelarne in modo certo ed evidente il carattere essenziale. In presenza di un margine di ambiguità circa la portata delle clausole del bando prevale l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione. I requisiti del personale contenuti nel capitolato speciale, in assenza di un puntuale rinvio del bando-disciplinare e di una espressa comminatoria espulsiva, non integrano caratteristiche essenziali dell’offerta ma attengono alla fase esecutiva del contratto: la loro violazione è sanzionabile solo con la valutazione discrezionale dell’offerta tecnica e, in sede di esecuzione, con gli ordinari rimedi contrattuali. L’offerta carente di tali requisiti non costituisce aliud pro alio né l’indicazione di elementi destinati a sussistere solo in fase esecutiva integra un’informazione fuorviante ex art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La Provincia di -OMISSIS- indiceva una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica di alunni con disabilità grave, per l’anno scolastico 2025/2026, con importo a base d’asta di € 2.937.236,00. All’esito della valutazione, la Commissione collocava al primo posto la controinteressata, con 94,93 punti, e al secondo il raggruppamento ricorrente, con 90,72 punti. Con determinazione del 2.10.2025 la Provincia aggiudicava il servizio alla prima classificata. Il secondo classificato impugnava l’aggiudicazione, deducendo la violazione degli artt. 11 e 15 del capitolato speciale e degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria doveva essere esclusa per carenza dei requisiti professionali minimi delle figure di coordinamento e per la presenza di dichiarazioni fuorvianti, anche per asseriti elementi di plagio da una precedente offerta della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, per cui l’esclusione dell’offerta in assenza di espressa comminatoria è ammessa solo quando la lex specialis qualifichi con certezza le caratteristiche minime delle prestazioni, mentre in caso di ambiguità prevale il favor partecipationis e la tassatività delle cause di esclusione, essendo la sanzione espulsiva evenienza eccezionale.
Il Collegio ricostruisce la gerarchia interna dei documenti di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che sancisce la prevalenza del bando in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni. Rileva che il bando-disciplinare non impone requisiti essenziali al personale, limitandosi l’art. 19.1 ad attribuire un punteggio discrezionale per la “qualità del personale” desumibile da organigramma e curricula, senza alcun rinvio all’art. 11 del capitolato, che prevede i requisiti del referente unico e delle figure di coordinamento.
Dalla formulazione letterale e dalla collocazione sistematica dell’art. 11 del capitolato, riferito alla “ditta aggiudicataria” e proiettato sulla fase esecutiva, il TAR esclude che la relativa violazione possa legittimare l’esclusione dell’offerta, dovendo la Commissione limitarsi alla valutazione discrezionale della qualità del personale. La tesi dell’esclusione per aliud pro alio è respinta anche perché il possesso dei requisiti minimi è previsto solo per il referente unico e la carenza delle specializzazioni delle altre figure non è sanzionata dalla legge di gara.
Quanto alle informazioni asseritamente fuorvianti, il TAR chiarisce che gli elementi contestati – affidamento del monitoraggio informatico, piano sanitario aziendale e piattaforma digitale – dovevano sussistere non alla presentazione dell’offerta ma solo all’atto dell’esecuzione del servizio, con conseguente irrilevanza ai fini dell’esclusione ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. L’eventuale “plagio” di parti di una precedente offerta di altro concorrente non costituisce illecito professionale grave, salvo che afferisca a segreti tecnici o commerciali.
Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione delle obiettive ambiguità della lex specialis.
Nota della Redazione
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