La sostituzione di ringhiera e pavimentazione non giustifica la demolizione (TAR Campania n. 2200 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un intervento ascrivibile all’edilizia libera, la sola omissione o parziale incompletezza della CILA non legittima l’ordine di demolizione. L’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, sicché non può essere applicato a opere che non necessitano di quel titolo. La mera sostituzione di una ringhiera preesistente e il rifacimento della pavimentazione con materiale di diverso cromatismo, già indicato in CILA, non integrano nuova edificazione. L’ordinanza di demolizione è pertanto illegittima per difetto del presupposto e per erroneità dell’istruttoria, quando contraddice le stesse risultanze acquisite dall’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha eseguito sul proprio terrazzo alcuni lavori a seguito di infiltrazioni prodotte nella sottostante proprietà dei controinteressati, dove il terrazzo funge anche da copertura. Gli interventi consistevano nella sostituzione della pavimentazione con altra di materiale simile ma di diverso cromatismo e nel riposizionamento di una ringhiera su un cordolo preesistente, con ancoraggi posti a quota superiore rispetto al piano di calpestio.
Le opere erano state avviate previa CILA. Su segnalazione degli stessi controinteressati il Comune ha effettuato un sopralluogo; nella relazione istruttoria ha riconosciuto che si trattava di interventi di edilizia libera e non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rilevando solo la mancata indicazione dello spostamento dell’ancoraggio. Ciononostante, con l’ordinanza impugnata, ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non si è costituito; i controinteressati hanno difeso la legittimità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso concentrandosi sulla censura di violazione di legge e eccesso di potere per difetto del presupposto. Il punto di partenza è la contraddizione interna all’azione amministrativa: la stessa relazione di sopralluogo aveva qualificato le opere come riconducibili all’edilizia libera e non assoggettate ad autorizzazione paesaggistica, salvo rilevare la mancata comunicazione del lieve spostamento dell’ancoraggio. Da qui l’illegittimità dell’ordine demolitorio.
Il ragionamento si fonda sulla distinzione tra i regimi sanzionatori. Le opere di edilizia libera sono individuate dall’art. 6 d.P.R. n. 380/2001; anche quando per talune di esse sia prescritta la CILA, la sua carenza non conduce mai alla demolizione. L’art. 31, invece, concerne gli interventi eseguiti in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali. Nel caso concreto il permesso di costruire non era necessario.
Quanto alla ringhiera, la sentenza chiarisce che la sostituzione di un manufatto preesistente non integra nuova edificazione. L’apposizione ex novo, unita ad altre opere valutate nel loro complesso, può costituire indizio di nuova edificazione solo se contribuisce a un cambio di destinazione d’uso, come la trasformazione di un lastrico solare in terrazzo. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 24 del 2018, che distingue lastrico solare e terrazzo.
Anche il mutamento cromantico della pavimentazione è attività irrilevante per il profilo urbanistico e rientra nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. n. 380/2001; il cambio era peraltro già indicato nella CILA. Sotto il profilo paesaggistico, le opere rientrano tra gli interventi esenti da autorizzazione, come confermato dai punti A.10 e A.13 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017, richiamati dalla stessa amministrazione e dalla richiesta di archiviazione della Procura. Il Collegio cita TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 248 del 2022 e TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 3467 del 2019 sull’illegittimità di ordinanze non coerenti con le risultanze istruttorie. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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