Ottemperanza al titolo del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 1388 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risultino accertati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’ottemperanza spontanea e nominando, per il caso di inerzia, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che l’incarico affidato a un dirigente del medesimo plesso non dà luogo a compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero a erogare l’importo complessivo di euro 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa.
Il titolo era passato in giudicato e l’amministrazione non vi aveva dato esecuzione nel termine di legge. Di qui la domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato del titolo risulta da attestazione in atti; l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è parimenti provato, essendo stata documentata la notificazione del titolo.
Accertati tali requisiti, il ricorso è accolto nei limiti illustrati. Il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che provvederà su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio esclude il compenso per l’ausiliario. Richiamata l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurime pronunce di merito. Il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Tribunale precisa poi le modalità operative dell’incarico: il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, facendo riferimento analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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