Responsabilità da provvedimento illegittimo: colpa esclusa per errore scusabile (Cons. Stato n. 6226 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità del provvedimento amministrativo non integra di per sé la colpa dell’amministrazione. Ai fini dell’accertamento della responsabilità risarcitoria, che ha natura di responsabilità aquiliana, occorre verificare se l’adozione o il ritardo del provvedimento lesivo derivi dalla grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, ovvero se la violazione sia ascrivibile a errore scusabile per contrasti giurisprudenziali, incertezza del quadro normativo o complessità della situazione di fatto. La violazione di una regola di azione chiara e cogente fonda l’elemento soggettivo; se il canone di condotta è ambiguo e affida all’autorità un elevato grado di discrezionalità, la colpa sussiste solo nel caso di esercizio del potere in palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. Il nesso causale è regolato dalla conditio sine qua non e dalla causalità adeguata.

Il Fatto

Il ricorrente, guardia giurata dipendente di un consorzio, ha impugnato davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui la Prefettura gli ha vietato di detenere armi ed esplosivi e ha negato il rinnovo dei titoli abilitanti alla funzione di guardia particolare giurata. Il diniego si fondava su un precedente procedimento penale per estorsione e danneggiamento, conclusosi con pronuncia di non doversi procedere, e su un procedimento per minacce definito con decreto penale di condanna alla multa.

Il TAR ha accolto la domanda caducatoria per difetto di istruttoria e di motivazione, ma ha respinto quella risarcitoria, ritenendo che il ricorrente non si fosse attivato per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso il provvedimento. Propone appello il ricorrente, limitatamente al capo risarcitorio, chiedendo la condanna al pagamento delle mensilità non percepite.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello con diversa motivazione. Il Collegio corregge anzitutto la ricostruzione del primo giudice: l’ordinanza cautelare è successiva alla sospensione cautelare dal servizio disposta dal datore di lavoro, sicché la mancata proposizione dell’istanza di misure attuative ai sensi dell’art. 59 c.p.a. non ha avuto alcuna efficienza causale rispetto al danno lamentato. Il titolo abilitante è stato poi rilasciato dall’amministrazione a meno di un mese dalla pronuncia cautelare.

La domanda risarcitoria va comunque respinta nel merito. La responsabilità dell’amministrazione per esercizio illegittimo dell’attività provvedimentale ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano, come affermato dalla Adunanza Plenaria n. 7 del 2021. Ne costituiscono elementi costitutivi i presupposti oggettivi — prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale — e quelli soggettivi, dolo o colpa.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’esercizio illegittimo della funzione non integra di per sé la colpa: occorre accertare se la condotta sia conseguenza di grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede e si sia verificata in un contesto che palesi negligenza e imperizia, ovvero se sia ascrivibile a errore scusabile. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. V, n. 4050 del 2023) precisa che, quando il canone di condotta è ambiguo e riconosce un elevato grado di discrezionalità, la colpa sussiste solo in caso di palese spregio di tali regole.

Nel caso concreto manca il nesso causale. La mancata percezione delle mensilità è stata determinata dalla sospensione dal servizio disposta dal datore di lavoro per la scadenza dei titoli autorizzatori, non dalla comunicazione ostativa dell’amministrazione. La sospensione è atto del datore di lavoro privato, non reca riferimento al preavviso di rigetto, emesso un anno dopo, e il rinnovo è stato chiesto solo dopo la sospensione, per scadenza del titolo precedente.

Quanto alla colpa, l’istruttoria e la determinazione negativa non sono state contraddistinte da negligenza, imperizia o imprudenza. La Prefettura ha valutato il decreto penale di condanna, di cui aveva avuto notizia tramite nota informativa, ritenendolo espressivo di inaffidabilità. L’opposizione al decreto, dagli esiti non noti, non ha eliso il fatto storico. Il rigore nella valutazione dei requisiti di affidabilità e buona condotta, pur illegittimo sotto il profilo istruttorio e motivazionale, non denota condotta colposa. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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